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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9653/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato non doversi procedere per reati estinti per prescrizione avendo ritenuto inammissibile la riqualificazione operata dal Pubblico Ministero in udienza dibattimentale (da appropriazione indebita a concorso continuato in peculato). Il motivo centrale di cassazione era l'erronea applicazione degli artt. 516 e 521, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 157 cod. pen.: il ricorrente sosteneva che il Pubblico Ministero ha il potere esclusivo di formulare nuove contestazioni anche prima dell'istruttoria dibattimentale e che il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità di tali riqualificazioni, né impedire alla difesa di esercitare le proprie facoltà. Il Tribunale aveva motivato il diniego ritenendo la riqualificazione non prevedibile, pregiudizievole per le imputate e idonea a modificare in peius trattamento sanzionatorio e computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato il comportamento del Tribunale che aveva illegittimamente esercitato un sindacato sull'attribuzione di competenza e sull'ammissibilità della riqualificazione d'accusa operata dal Pubblico Ministero. Ha affermato il principio secondo cui il PM può modificare l'imputazione prima dell'apertura formale del dibattimento e che la difesa conserva tutte le facoltà di controreplca nel contraddittorio dibattimentale. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Brescia perché proceda al giudizio ripristinando la riqualificazione dell'accusa e adottando i provvedimenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di formulare una nuova contestazione (fatto diverso) anche in udienza dibattimentale prima dell'istruttoria; la Corte interpreta tale norma come riconoscimento del potere-dovere esclusivo del PM di riqualificare l'accusa e come non soggetta a sindacato preventivo da parte del giudice

  • art. 521, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede i casi in cui il giudice, rilevando questioni di competenza o altre irregolarità, deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero; la Corte richiama tale norma per dire che eventuali limiti alla riqualificazione devono essere gestiti con i rimedi processuali previsti e non con un diniego di ammissibilità da parte del giudice

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda la prescrizione: la Corte osserva che l'ammissione di una riqualificazione in reato più grave, con termini prescrizionali diversi, è compatibile con il sistema normativo e non giustifica il rifiuto di adire da parte del giudice

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale invocato per sostenere il potere/dovere del Pubblico Ministero di esercitare e modulare l'azione penale

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    È la fattispecie originariamente contestata dal PM; la Corte rileva che il PM poteva ripristinare tale qualificazione in udienza

  • art. 614 cod. pen. (appropriazione indebita)

    Fattispecie per cui il GUP aveva precedentemente derubricato l'accusa; la Corte precisa che la precedente derubricazione non preclude al PM di formulare nuovamente la diversa imputazione

  • art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla nullità assoluta per il sindacato illegittimo del giudice su una materia riservata al PM; la Corte considera tale sindacato come idoneo a integrare nullità assoluta quando il giudice impedisce l'esercizio del potere-dovere del PM

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a supporto della distinzione tra fatto diverso e reato concorrente connesso, nei casi in cui non è richiesto il consenso dell'imputato per la nuova contestazione

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per segnalare che l'avviso di conclusione indagini aveva originariamente cristallizzato la contestazione di peculato

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Citata come parte del quadro normativo che regola le ipotesi e i provvedimenti conseguenti a riqualificazioni e competenze, senza che ciò autorizzi un diniego in via preventiva da parte del giudice

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere/dovere esclusivo di formulare o modificare l'imputazione prima dell'apertura formale del dibattimento; il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità di tale riqualificazione salvo i rimedi previsti dalle norme di competenza
  • La precedente derubricazione adottata in sede di udienza preliminare non impedisce al PM di riproporre in udienza dibattimentale la più grave qualificazione originaria quando ritenga di doverlo fare
  • La modifica dell'imputazione in termini più gravi, con conseguente diverso computo dei termini di prescrizione, non costituisce di per sé un motivo valido per dichiararne l'inammissibilità; gli effetti sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione vanno affrontati nel contraddittorio dibattimentale
  • La difesa conserva tutte le facoltà di controreplica e di produrre argomentazioni e mezzi di prova in risposta alla nuova imputazione nell'ambito del dibattimento; vietare tale contraddittorio integra violazione del diritto di difesa
  • Se il giudice rileva questioni di competenza o irregolarità connesse alla riqualificazione, deve adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 521 e seguenti (trasmissione al PM, eventuali verifiche), e non impropriamente dichiararne l'inammissibilità
  • L'illegittimo impedimento al potere di riqualificazione del PM può determinare nullità della decisione impugnata, suscettibile di annullamento da parte della Corte di cassazione

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