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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11150/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di truffa aggravata; unico motivo articolato: violazione di legge in relazione agli artt. 61, comma 1, n. 5, e 640, comma 2, n. 2-bis c.p. e 280 c.p.p., con la censura che non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa contestata in quanto l'uso di contatti telematici non avrebbe dato alcun vantaggio concreto al ricorrente (in particolare non sarebbe mai stata nascosta la reale identità e non sarebbe stata sfruttata la modalità comunicativa per eludere controlli).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma l'operato del Tribunale del riesame e del GIP che avevano disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per truffa aggravata. La motivazione rileva che la messa in vendita online di un bene seguita dalla mancata consegna costituisce truffa contrattuale e che l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) è applicabile quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzo della rete e dalla distanza tra venditore e acquirente: la distanza permette di schermare l'identità, impedire il controllo preventivo del bene e sottrarsi alle conseguenze. Vengono richiamati precedenti giurisprudenziali che confermano tali principi e viene negata la tesi difensiva. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    L'aggravante della minorata difesa si applica quando l'autore trae vantaggio concreto dall'utilizzo della rete o dalla distanza che ostacola il controllo del bene da parte della vittima e facilita la sottrazione alle conseguenze del fatto.

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.

    Prevede l'aggravamento della pena per la truffa quando il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici; in casi di vendita on-line e mancata consegna, la condotta integra la truffa contrattuale aggravata.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di impugnazione; il ricorso ha censurato violazioni di legge con riferimento a questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la somma va liquidata equitativamente.

  • Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019 (Rocco)

    Conferma che la vendita on-line di un bene seguita dalla mancata consegna costituisce truffa contrattuale quando il venditore ha il solo proposito di ottenere il pagamento e conseguire un profitto ingiusto.

  • Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021 (Poropat)

    Riconosce l'aggravante della minorata difesa quando l'autore ha tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione della rete.

  • Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018 (Onnis)

    Ulteriore conferma dell'applicabilità dell'aggravante quando la distanza e l'uso del web favoriscono l'autore nel celare identità e impedire controlli.

  • Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017 (Cristaldi)

    Sottolinea l'incidenza della distanza tra vittima e autore come elemento che può porre la vittima in una posizione di debolezza idonea a giustificare l'aggravante.

  • Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020 (Salamone)

    A contrario, esclude l'aggravante della minorata difesa se il primo contatto via web si sviluppa poi con incontri in presenza per la visione e la cessione del bene, attenuando la situazione di distanza e debolezza della vittima.

Massime di principio

  • La pubblicazione e proposta di vendita di un bene online seguita dalla mancata consegna dopo il pagamento integra la truffa contrattuale quando il venditore ha l'intento di ottenere un profitto indebito.
  • L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) può essere applicata se l'autore ha concretamente tratto vantaggio dall'uso di strumenti informatici o dalla distanza fisica, ad esempio schermando l'identità, impedendo controlli preventivi e rendendo difficoltoso il recupero del bene o del prezzo per la vittima.
  • Non è sufficiente il mero uso di mezzi telematici: occorre dimostrare che tale modalità abbia effettivamente favorito l'autore nella commissione del reato (vantaggio concreto e concreto impedimento alla difesa della vittima).
  • Se la trattativa inizia online ma si conclude con incontri in presenza per la visione e la consegna del bene, l'aggravante per minorata difesa tende a non trovare applicazione, poiché viene meno la costante distanza che pone la vittima in posizione di svantaggio.
  • In sede di ricorso per cassazione, la contestazione di una aggravante già adeguatamente motivata dai giudici di merito richiede elementi nuovi o un errore giuridico manifesto; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni processuali (spese e ammenda).

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