Cassazione Penale, Sentenza n. 25793/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di una imputata per concorso in truffa. In cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che, a seguito delle modifiche normative sopravvenute, il fatto fosse divenuto perseguibile solo a querela della persona offesa; poiché nel caso concreto la persona offesa aveva rimesso la querela, avrebbe dovuto essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità/estinzione del reato. La questione ruotava anche sulla qualificazione dell’aggravante: la condotta era stata realizzata a distanza tramite strumenti digitali, con impossibilità per la vittima di identificare il venditore, e la difesa ha quindi invocato l’effetto favorevole delle nuove disposizioni sulla procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore, la disciplina applicabile è quella dell’aggravante speciale di nuovo conio, alla quale il legislatore ha collegato la procedibilità a querela. Poiché nel processo era intervenuta remissione di querela e non risultavano cause ostative rilevanti, il reato è stato dichiarato estinto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e l’imputata è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso formale/reato continuato nella imputazione originaria
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato
la Corte distingue l’aggravante comune della minorata difesa dall’aggravante speciale della truffa commessa a distanza con strumenti informatici o telematici; per quest’ultima afferma la procedibilità a querela
la sopravvenuta modifica della procedibilità, più favorevole all’imputata, si applica retroattivamente ai fatti anteriori
impone la declaratoria immediata della causa estintiva quando non risultino evidenti cause di proscioglimento nel merito
richiamato dalla difesa in relazione alla remissione di querela
l’accettazione della remissione può presumersi in mancanza di elementi contrari e se il querelato è posto in grado di accettare o rifiutare
in difetto di diverso accordo, l’imputata querelata è condannata alle spese processuali
il ricorso è stato trattato con rito camerale scritto
l’aggravante comune della minorata difesa opera solo quando la condotta sia agevolata da condizioni di vulnerabilità della persona offesa diverse dal mero contatto online
norma previgente richiamata per ricostruire la continuità normativa con la disciplina attuale
nuova aggravante per il fatto commesso a distanza tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione
prevede la querela come regola, salvo le aggravanti indicate, con esclusione di quella di cui al n. 2-ter per effetto della deroga espressa richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nelle truffe realizzate a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore, l’aggravante speciale di nuova introduzione si distingue dall’aggravante comune della minorata difesa: quest’ultima richiede una concreta situazione di vulnerabilità della vittima, mentre la prima riguarda specificamente le modalità esecutive del fatto e il vantaggio derivante dall’occultamento dell’identità.
- Quando una modifica normativa sopravvenuta rende più favorevole per l’imputato il regime di procedibilità, il giudice deve applicarla anche ai fatti commessi in precedenza, verificando l’esistenza e la permanenza della querela.
- Se, per effetto della disciplina sopravvenuta, il reato è procedibile a querela e interviene remissione validamente riferibile alla persona offesa, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano evidenti cause di proscioglimento nel merito.
- La remissione di querela produce l’effetto estintivo anche in assenza di formale accettazione, quando non risulti esercitato il diritto di ricusa e il querelato sia stato posto in condizione di accettare o rifiutare.
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