Cassazione Penale, Sentenza n. 18730/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) contestando l'erronea qualificazione giuridica di numerosi capi: chiedono che molti episodi ricondotti a truffa aggravata siano qualificati come "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (art. 316‑ter c.p.) perché non vi sarebbe stata induzione in errore delle banche; altresì prospettano che numerosi reati di riciclaggio e ricettazione dovessero essere qualificati come furto (art. 624 c.p.), con conseguenze sanzionatorie; infine Guzzo deduce la sopravvenuta improcedibilità di alcuni reati in ragione della riforma Cartabia (modifica del regime di procedibilità/querela). Sono stati depositati anche motivi nuovi e copia della querela della Credit Agricole Leasing Italia s.r.l.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, ritenendo che, dopo la modifica normativa (art. 448, co. 2‑bis c.p.p.), il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per i motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica manifesto, illegalità della pena/ misura di sicurezza). La Corte ritiene che le doglianze difensive attengano a rivalutazioni fattuali o a questioni non manifestamente eccentriche rispetto alla contestazione e quindi siano inammissibili; perciò anche i motivi nuovi sono inammissibili. La Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di applicazione della pena (patteggiamento): la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questo articolo.
Norma richiamata dalla difesa come possibile corretta qualificazione giuridica (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); la Corte però non ritiene che la diversa qualificazione emerga in modo manifesto e immediato dalla contestazione.
Norma sul furto richiamata dalla difesa per riclassificare reati di riciclaggio/ricettazione; la Corte osserva che la diversa qualificazione avrebbe effetti sanzionatori ma non risulta manifestamente imposta dall'imputazione.
art. 448, co. 2‑bis cod. proc. pen.
Norma che limita i motivi ammessi in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena: la Corte applica tale limite per dichiarare i ricorsi inammissibili, ritenendo non consentiti i rilievi di motivazione e le contestazioni non manifestamente eccentriche.
Riforma "Cartabia" (modifica del regime di procedibilità/querela)
Richiamata dalla difesa per sostenere la sopravvenuta improcedibilità di alcuni reati per carenza di querela; la Corte non esamina il merito della questione per aver dichiarato inammissibili i ricorsi principali.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) sono ammessi solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448 c.p.p. (tra cui l'erronea qualificazione giuridica) e non per generici vizi di motivazione: eccezioni di merito o valutazioni non manifestamente eccentriche risultano inammissibili.
- Per contestare la qualificazione giuridica in Cassazione bisogna dimostrare che la qualificazione alternativa sia manifestamente eccentrica rispetto alla contestazione (cioè evidente e non meramente opinabile sulla base degli atti).
- Motivi nuovi depositati dopo il ricorso non possono ampliare il perimetro del devoluto: se il ricorso principale è inammissibile anche i nuovi motivi saranno inammissibili, salvo che rientrino nei limiti della devoluzione consentita.
- Questioni di improcedibilità legate a modifiche normative (es. cambiamenti del regime di procedibilità/querela) devono essere sollevate e valutate nel rispetto dei limiti di ammissibilità del ricorso; se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può non affrontare tali questioni di merito.
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento è strategico concentrare i motivi su questioni strettamente previste dall'art. 448 (espressione della volontà, correlazione richiesta/sentenza, qualificazione giuridica evidente, illegalità della pena) e predisporre prove documentali che rendano manifesta l'errore di qualificazione fin dalla lettura dell'imputazione.
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