Cassazione Penale, Sentenza n. 12810/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Erbasecca impugnava la conferma della condanna per tentato furto aggravato (rottura di un finestrino per impossessarsi di un furgone). Ha articolato due motivi: (1) censura per il diniego dell'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" ex art. 62, n. 4 cod. pen., sostenendo che la circostanza è applicabile anche al tentativo e che il danno ipotetico sarebbe stato di lieve entità; (2) censura per il diniego delle attenuanti generiche prevalenti e per l'entità della pena (superiore al minimo edittale), per mancata motivazione adeguata e per l'asserita inidoneità dei precedenti penali ad escludere le attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha confermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità può valere anche per il tentato reato solo quando, da un giudizio ipotetico fondato sulle modalità del fatto, risulti che il danno sarebbe stato di valore pressoché irrisorio; nel caso concreto la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il furgone aveva valore non trascurabile (era utilizzabile e fu mandato in riparazione), dunque l'attenuante è stata esclusa legittimamente. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti generiche rientra nel giudizio di merito non sindacabile in cassazione se non contraddittorio; il richiamo ai precedenti penali e alla gravità del fatto era sufficiente a motivare l'esclusione e la determinazione della pena, che risultava solo di poco superiore al minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata in relazione alle censure per violazione di legge e per motivazione carente/contraddittoria.
Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte precisa che è applicabile anche al tentativo solo quando risulti con certezza che il danno sarebbe stato di valore praticamente irrisorio, valutando non solo il valore della cosa ma anche gli effetti pregiudizievoli per la vittima.
Criteri per la determinazione della pena; il giudice del merito può richiamare genericamente tali criteri (es. 'pena congrua') se la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale.
Prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; così applicato con fissazione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (Zonni Sanfilippo)
Indirizzo che ammette l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità anche al tentativo quando il giudizio ipotetico dimostri la lieve entità del danno.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (Di Giorgio)
Chiarisce che per riconoscere l'attenuante il danno deve essere lievissimo e valutato anche in relazione agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Sottolinea che il richiamo ai precedenti penali in sentenza può essere sufficiente per motivare l'esclusione delle attenuanti generiche.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro)
Indica che il giudice di merito può motivare con espressioni generiche l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. se non è necessario un ragionamento dettagliato (quando la pena non sia molto superiore alla misura media).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013 (Pasquali)
Conferma i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della pena di merito.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 (Denaro)
Ulteriore richiamo sul potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e sui relativi obblighi motivazionali.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) può essere riconosciuta anche per il reato tentato solo se, con un preciso giudizio ipotetico fondato sulle modalità del fatto, risulta che il danno sarebbe stato di valore pressoché irrisorio.
- Per valutare la speciale tenuità non conta la capacità della vittima di sopportare il danno, ma il valore economico della cosa e gli effetti pregiudizievoli effettivamente conseguenti al reato.
- L'esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica; il richiamo ai precedenti penali può essere sufficiente come motivo.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; quando la pena è solo lievemente superiore al minimo edittale, è ammessa una motivazione anche generica che richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- Il ricorso in cassazione per motivi di mera valutazione del fatto o della prova è spesso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o contraddittorietà nella motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; in fase di valutazione del rischio di impugnazione è opportuno considerare tale onere.
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