Cassazione Civile, Ordinanza n. 27813/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IVA relativa all'anno 2013. In primo grado il ricorso della società era stato respinto dalla CTP; in appello la CTR ha accolto il gravame ritenendo sussistente un credito IVA riferito al 2012 e valorizzando il principio per cui l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non preclude il riconoscimento del credito, se ne risultano i presupposti sostanziali e il credito non sia specificamente contestato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione senza che vi fosse documentazione idonea a provare il credito IVA, onere che gravava sulla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile e, comunque, infondato, perché la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre ha osservato che, in presenza di riscontri documentali del credito IVA e a fronte di una contestazione dell'Ufficio limitata al profilo formale della tardiva presentazione della dichiarazione, la CTR poteva legittimamente porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole alla contribuente e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
la doglianza è stata proposta come violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
il principio di non contestazione consente di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; la censura dell'Ufficio è stata respinta perché la CTR aveva valorizzato riscontri documentali del credito e una contestazione limitata al profilo formale.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
le norme sono state richiamate dall'Agenzia a sostegno della tesi sull'onere di produzione documentale e sulla disciplina del processo tributario, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
secondo cui possono essere posti a fondamento della decisione i fatti «non specificamente contestati»
la mancanza di specifica contestazione su un fatto, ove corroborato da riscontri documentali, consente al giudice di porlo a base della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il credito IVA può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, quando risultino provati i requisiti sostanziali della detrazione e il credito emerga da dichiarazioni periodiche o altra documentazione attendibile.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario: i fatti supportati da riscontri documentali e non specificamente contestati dalla controparte possono essere posti a fondamento della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove effettuata dal giudice territoriale.
- La contestazione meramente formale della tardiva o omessa presentazione della dichiarazione non basta, da sola, a escludere un credito fiscale se la sua esistenza sostanziale risulti documentata e non sia efficacemente contestata.
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