Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali e statali relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto di produzione di biometano, compresa la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato le osservazioni del Comune rese in occasione della pubblicazione dell’istanza PAS, il contributo della Prefettura di Potenza e del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, nonché le successive determinazioni comunali di conclusione negativa della conferenza di servizi. Ha sostenuto che il titolo abilitativo si fosse formato per silentium ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, non essendo stato adottato entro il termine un ordine motivato di non effettuazione dell’intervento; che la conferenza di servizi e l’acquisizione del contributo prefettizio fossero illegittime, anche per mancato coinvolgimento della società e per l’erronea qualificazione del contributo quale dissenso qualificato; che la determinazione negativa fosse viziata da difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale; che fossero state illegittimamente valorizzate criticità relative alle emissioni odorigene, alla connessione alla rete del gas e alla documentazione progettuale; infine, che fosse stata violata la garanzia partecipativa prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorso introduttivo e il terzo atto di motivi aggiunti riguardavano atti privi di autonoma valenza provvedimentale; il primo atto di motivi aggiunti riguardava una determinazione successivamente sostituita.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di estromissione delle amministrazioni statali, ritenendo il Ministero dell’Ambiente litisconsorte necessario per la natura PNRR dell’opera e il Ministero dell’Interno legittimato a resistere perché aveva contribuito all’adozione degli atti impugnati. Ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e il terzo atto di motivi aggiunti, poiché diretti contro le osservazioni comunali e i pareri prefettizio e tecnico-amministrativo, privi di autonoma valenza provvedimentale. Ha dichiarato improcedibile il primo atto di motivi aggiunti, essendo la determinazione n. 263/2025 stata sostituita dalla determinazione n. 1/2026. Ha accolto il secondo atto di motivi aggiunti e annullato la determinazione comunale n. 1 del 9 gennaio 2026. Il giudice ha escluso la formazione del titolo per silentium, rilevando che il Comune aveva indetto tempestivamente, il 19 giugno 2024, una conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona; ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. 28/2011, il termine per la formazione del titolo era quindi sospeso fino alla determinazione conclusiva della conferenza. Ha inoltre ritenuto infondate le censure procedimentali, poiché la società era stata informata dell’indizione della conferenza e dei motivi ostativi e aveva partecipato al procedimento. Nel merito, ha invece ritenuto illegittima la valutazione sostanziale posta a fondamento del diniego: il Comune aveva attribuito prevalenza a una posizione proveniente da amministrazioni prive di specifica competenza ambientale, trascurando lo studio olfattivo prodotto dalla società e i pareri positivi, seppur con prescrizioni, dell’ARPA Basilicata e dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza. Quanto alla connessione alla rete del gas, l’elaborato grafico redatto dal gestore della rete era sufficiente a soddisfare l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011. Le ulteriori contestazioni documentali erano generiche, non indicavano le norme che avrebbero imposto gli ulteriori studi richiesti e risultavano tardive. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento … Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita

    La PAS è riconducibile allo schema assentivo per silentium, ma il termine per la formazione del titolo è sospeso quando il Comune abbia tempestivamente indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, fino all’adozione della determinazione motivata conclusiva.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011

    Sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete

    L’obbligo documentale relativo alla connessione alla rete è soddisfatto dalla produzione dell’elaborato tecnico redatto dal gestore della rete; non è legittimo respingere l’istanza sulla base di carenze ulteriori meramente ipotizzate o non adeguatamente motivate.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011

    Il termine per la formazione del titolo abilitativo è sospeso fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

    L’indizione della conferenza di servizi decisoria impedisce la formazione automatica del titolo PAS durante lo svolgimento della conferenza.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona

    L’indizione tempestiva della conferenza di servizi decisoria costituisce il presupposto procedimentale idoneo a sospendere il termine di formazione del titolo PAS.

  • artt. 14 e ss. l. 241/1990

    Il contributo acquisito nell’ambito del procedimento deve essere correttamente qualificato secondo la posizione effettivamente assunta dall’amministrazione; una memoria partecipativa non può essere trattata come dissenso qualificato e insuperabile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia del preavviso di rigetto risulta soddisfatta quando l’interessato sia stato informato dei motivi ostativi e abbia avuto modo di partecipare al procedimento.

Massime di principio

  • Nella Procedura Abilitativa Semplificata, la formazione del titolo per silentium è impedita o sospesa quando il Comune abbia tempestivamente indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990; il termine riprende rilevanza solo secondo le regole conseguenti alla conclusione della conferenza.
  • Un’amministrazione non può fondare il diniego di un impianto su valutazioni ambientali o di impatto odorigeno provenienti da organi privi di specifica competenza tecnica in materia, omettendo di considerare e motivatamente confutare gli apporti specialistici contrari resi da autorità competenti.
  • La valutazione amministrativa è illegittima quando attribuisce prevalenza a un contributo istruttorio sfavorevole e non specialistico, pretermettendo studi tecnici e pareri favorevoli acquisiti nel procedimento, senza esplicitare le ragioni della scelta.
  • Nell’ambito della PAS, l’obbligo di corredare l’istanza con gli elaborati tecnici per la connessione alla rete è assolto mediante la produzione dell’elaborato redatto dal gestore della rete; contestazioni ulteriori devono essere specifiche, fondate su puntuali prescrizioni normative e adeguatamente istruite.
  • Le carenze documentali poste a fondamento del diniego devono essere specificamente indicate, riferite a obblighi normativi determinati e contestate tempestivamente; rilievi generici, privi di base normativa o formulati tardivamente, non possono giustificare la conclusione negativa del procedimento.
  • Le osservazioni dell’amministrazione e i pareri endoprocedimentali, in assenza di autonoma lesività e di contenuto decisorio, non sono immediatamente impugnabili; l’interesse a ricorrere si trasferisce sull’eventuale successivo provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.