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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23485/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore commerciale)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra segni distintivi nel settore della ferramenta e di prodotti affini. La società ricorrente, titolare di marchi registrati contenenti il segno "Fervi", agiva per far accertare che l'uso del segno "Ferval" integrasse violazione dei propri segni distintivi, contraffazione dei marchi nazionali e comunitari, violazione della denominazione sociale e concorrenza sleale, chiedendo inibitoria, penale, risarcimento danni e restituzione degli utili. La controparte si costituiva e proponeva riconvenzionale chiedendo la nullità di alcuni marchi della ricorrente, l'accertamento di concorrenza sleale e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto, da un lato, che il segno "Ferval" fosse stato usato in fatto come marchio da epoca anteriore e con notorietà non meramente locale, con conseguente esclusione della contraffazione dei marchi "Fervi"; dall'altro, avevano ritenuto in parte fondata la domanda di nullità dei marchi registrati nel 2012 e in parte operante la convalidazione per altri marchi, escludendo altresì la concorrenza sleale. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 28 c.p.i., sostenendo che la convalidazione dei marchi anteriori avrebbe dovuto estendersi anche ai marchi successivi della stessa serie/famiglia con medesimo segno distintivo e varianti grafiche non essenziali; 2) violazione dell'art. 12, comma 1, c.p.i., per avere la Corte escluso che il segno usato di fatto dalla controparte potesse acquisire notorietà rilevante dopo il deposito del marchio interferente; 3) omesso esame di fatti decisivi/motivazione apparente sul preteso uso e sulla notorietà del segno prima del 1990, con riferimento a cataloghi degli anni 1978, 1980 e 1982; 4) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. b, e 27 c.p.i. per l'erronea affermazione di affinità merceologica tra i prodotti interessati, senza distinguere tra diverse tipologie di beni di ferramenta; 5) omesso esame di fatti decisivi sulla concreta affinità fra i prodotti rivendicati nelle registrazioni del 2012 e quelli per cui si assumeva il preuso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che le doglianze miravano in sostanza a ottenere un riesame del merito e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; inoltre, i motivi relativi alla notorietà e all'affinità merceologica non rispettavano il principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in modo chiaro e analitico i fatti e i documenti rilevanti già introdotti nel processo. La sentenza si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché la doglianza sulla estensione della convalidazione a marchi successivi con varianti grafiche implicava un riesame dell'accertamento di fatto sulla novità dei marchi registrati nel 2012 e confondeva la disciplina della decadenza con quella della convalidazione; i motivi secondo e terzo perché diretti a contestare l'accertamento di merito sull'uso di fatto del segno "Ferval" e sulla sua notorietà anteriore, oltre che carenti di autosufficienza; i motivi quarto e quinto perché ancora una volta sollecitavano una rivalutazione dei fatti sulla affinità merceologica, senza una compiuta indicazione dei prodotti e delle allegazioni rilevanti. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.i.

    Richiamato per il giudizio di interferenza/confondibilità tra i marchi e per il rischio di confusione in presenza di segni simili e prodotti identici.

  • art. 28 c.p.i.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estensione della convalidazione anche a marchi successivi della stessa serie; la Corte non ne accoglie la lettura perché la censura mira a riesaminare un accertamento di fatto e perché la convalidazione va valutata in relazione al singolo marchio.

  • art. 24, comma 2, c.p.i.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uso del marchio in forma modificata non alterante il carattere distintivo; la Corte osserva che il richiamo attiene alla disciplina della decadenza e non alla diversa fattispecie della convalidazione.

  • art. 12, comma 1, c.p.i.

    Richiamato per la novità del marchio e per il rapporto tra preuso/notorietà anteriore e successiva registrazione; la Corte reputa le doglianze inammissibili perché volte a rivalutare il fatto.

  • art. 12, comma 1, lett. b, c.p.i.

    Richiamato in relazione al requisito dell'affinità/identità dei prodotti ai fini della tutela del marchio e della nullità dei marchi successivi.

  • art. 27 c.p.i.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione dell'affinità merceologica tra prodotti di ferramenta e prodotti rivendicati nelle registrazioni impugnate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La convalidazione del marchio va valutata con riferimento al singolo segno registrato e ai relativi presupposti, non potendo essere automaticamente estesa a successivi marchi solo perché presentano varianti grafiche o appartengono a una pretesa famiglia di marchi, se ciò richiede di alterare l'accertamento di fatto sulla loro effettiva identità distintiva e sul loro concreto uso.
  • La censura di legittimità che, sotto l'apparenza della violazione di legge o dell'omesso esame, miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • In tema di preuso del marchio e di notorietà anteriore, il ricorrente che invochi la confondibilità o la nullità altrui deve allegare e indicare in modo specifico i fatti storici e i documenti rilevanti già introdotti nel giudizio; in mancanza, la doglianza è priva di autosufficienza.
  • La valutazione della notorietà del marchio di fatto e dell'affinità tra prodotti costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non meramente illogica.
  • Ai fini della tutela del marchio e della verifica della contraffazione, l'identità o affinità dei prodotti deve essere dimostrata in modo analitico con riferimento alle specifiche categorie merceologiche coinvolte, non essendo sufficiente un richiamo generico a una macro-categoria commerciale.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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