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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2846/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)) per contestare l'affermazione della responsabilità penale per truffa, sostenendo che mancassero gli elementi soggettivi del reato e che si trattasse al più di inadempimento contrattuale; (2) violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. c)) e art. 99 c.p., per contestare l'aumento della pena per recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la presunta eccessività della pena e la mancata considerazione dei tentativi di risarcimento e delle condizioni di salute dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e adeguata, valorizzando un "quid pluris" (comportamento malizioso: consegna di assegni non propri e privi di copertura, occultamento dell'emittente reale, richiesta ingiustificata di consegna urgente, parte della merce trafugata) idoneo a integrare il reato di truffa; la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è un mero riesame di merito non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto infondato: la censura sulla recidiva non poteva essere sollevata in Cassazione se non contestata specificamente in appello; la Corte d'appello ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiamando i precedenti; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non appare illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale che ha disciplinato la redazione di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in Cassazione; qui citata come procedimento seguito per le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Definisce i limiti del ricorso per cassazione: controllo di violazioni di legge e dei vizi di motivazione; la Corte ricorda che non può rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti, ma solo verificare la struttura logica e la correttezza giuridica della motivazione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Consente la censura di violazioni di legge relative alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto però che la valutazione della congruità della pena sia rimessa all'apprezzamento del giudice di merito salvo arbitrii evidenti.

  • art. 99 c.p.

    Norma relativa alla recidiva e agli aumenti di pena; la Corte ha rilevato che la contestazione della recidiva deve essere proposta nei gradi di merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, salvo profili di diritto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice deve motivare il diniego facendo riferimento ai parametri dell'art.133 c.p., ma non è obbligato ad esaminarli tutti, bensì a indicare a quale di essi si è riferito.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nelle sue concretezza (quantificazione); utilizzato come parametro per valutare l'ammissibilità delle attenuanti e la congruità della pena.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena-base e delle modalità di applicazione della pena; richiamato per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena, entro i parametri di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente dichiarato inammissibile: condanna al pagamento delle spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per quantificare l'ammontare di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione di fatto fatta dai giudici di merito: le questioni che si risolvono in un'alternativa ricostruttiva dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • Per trasformare un inadempimento contrattuale in reato di truffa serve un "quid pluris": condotte dolose e circostanze (es. assegni non propri e senza copertura, occultamento informazioni rilevanti, urgenze simulate, sottrazione della merce) che creino un affidamento ingiustificato nella vittima.
  • Le censure sulla recidiva devono essere sollevate e specificamente dedotte nei gradi di merito; se non impugnate in appello non possono essere discusse per la prima volta in Cassazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che il giudice faccia riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; non è necessario che li elenchi tutti, ma deve indicare quale criterio ha utilizzato per motivare il diniego o il riconoscimento.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità, arbitrarietà o violazione delle norme di determinazione della pena.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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