Cassazione Penale, Ordinanza n. 17340/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata, deducendo tre censure: primo, contestava la valutazione della denuncia-querela e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo in sostanza che la prova fosse stata male apprezzata; secondo, denunciava violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione della condanna, lamentando l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili; terzo, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile ha resistito chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a ottenere una rilettura del compendio fattuale e una diversa valutazione della denuncia-querela, attività preclusa in sede di legittimità. Ha reputato il secondo motivo non specifico e solo apparente, perché sostanzialmente reiterativo delle censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta adeguata dai giudici di merito. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rigettando inoltre la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
La Corte, pur non citandolo espressamente, tratta il tema delle circostanze attenuanti generiche e afferma che il loro diniego è legittimo se motivato su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti mediante la rivalutazione del materiale probatorio, poiché tale apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e argomentati: non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale non è configurabile quando la critica si risolve nella mera contestazione dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è логicamente e giuridicamente adeguata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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