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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19842/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso il vincolo della continuazione ma ha confermato la sua responsabilità per più episodi di cessione di crack e per la detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish. Il ricorso è articolato in tre censure: mancato riconoscimento della continuazione esterna con altro giudicato; mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; mancata esclusione della recidiva. La difesa sostiene, in sostanza, che le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso, che il giudice avrebbe dovuto applicare una sanzione sostitutiva e che la recidiva non sarebbe stata correttamente valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla continuazione, conferma la valutazione di merito secondo cui i fatti erano distanziati nel tempo, realizzati con persone diverse e in luoghi e circostanze diverse, sicché non risultava un unico programma criminoso originario. Quanto alla sostituzione della pena, ritiene sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso in generale i presupposti per una sanzione sostitutiva. Quanto alla recidiva, rileva che la Corte d'appello ha motivato in concreto sulla pervicacia criminale e sulla pericolosità dell'imputato, valorizzando precedenti specifici, omogeneità dei fatti e vicinanza temporale. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    La sostituzione della pena è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da compiere alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione del giudice di merito, riferita in generale all'insussistenza dei presupposti per una sanzione sostitutiva, è ritenuta sufficiente anche rispetto alla richiesta ex art. 20-bis c.p.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro che guida la discrezionalità nella scelta di applicare o meno una sanzione sostitutiva, con riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il tema del vincolo della continuazione e del reato continuato.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il tema della recidiva e del relativo aumento di pena.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede l'accertamento di un unico programma criminoso concepito ab origine e poi attuato con successive condotte; non basta la mera serialità di reati omogenei, né un generico orientamento a delinquere o a trarre abitualmente profitto da attività illecite.
  • Per escludere la continuazione, il giudice può valorizzare distanza temporale significativa tra i fatti, diversità di persone coinvolte e differenza di luoghi e circostanze di commissione, elementi incompatibili con la preordinazione originaria del disegno criminoso.
  • La sostituzione della pena detentiva breve non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione complessiva che neghi i presupposti della sanzione sostitutiva può ritenersi sufficiente anche senza analizzare singolarmente ogni possibile forma sostitutiva richiesta.
  • In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve compiere un apprezzamento concreto sulla maggiore pericolosità e capacità delinquenziale desumibile dal nuovo reato; la motivazione è adeguata se collega i precedenti specifici, l'omogeneità dei fatti e la vicinanza temporale alla dimostrazione di una persistente pervicacia criminale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre in modo assertivo questioni già valutate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

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