Cassazione Penale, Sentenza n. 33090/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del GIP di Cassino che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di concorso in plurime cessioni illecite di stupefacente (capi 1), 2), 3) dell'imputazione provvisoria). L'appello si articolava in due motivi principali: (1) violazione di legge e incompetenza territoriale del GIP di Cassino, sostenendo che l'acquisto della sostanza era avvenuto a Roma e che quindi la competenza doveva essere diversa, con richiesta di considerare il contenuto dell'ordinanza del GIP che descriveva il viaggio a Roma; (2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e all'attualità delle esigenze cautelari, rilevando che i fatti contestati risalgono tra agosto e ottobre 2020 e che non vi erano elementi sopravvenuti che giustificassero esigenze cautelari attuali, inoltre richiamando il rigetto di misure per altri episodi ascritti al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame: i fatti posti a fondamento della misura cautelare erano sufficientemente provvisti di compendio indiziario (intercettazioni, servizi, perquisizioni, dichiarazioni rese alla TV e ai carabinieri, verifica del viaggio sul traghetto) e l'accordo illecito relativo alla cessione si era perfezionato a Ponza, sicché la competenza territoriale era stata individuata correttamente. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice del riesame non può modificare ex officio l'imputazione o sostituirsi al pubblico ministero nella formulazione dell'accusa. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale del riesame, che ha riscontrato un modus operandi continuativo nel traffico di stupefacenti e condotte protratte sino al 2021, idonee a fondare il pericolo di reiterazione e quindi la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla competenza del Tribunale del riesame; usata per inquadrare il controllo sul provvedimento cautelare impugnato
Richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale; la Corte però considera prevalente la valutazione fattuale sulle condotte oggetto di contestazione
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la Corte distingue tra acquisto/detenzione non contestati e la cessione contestata per individuare il momento rilevante ai fini della competenza e della consumazione
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (lett. b, c, e) e alla valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso
artt. 273, 274, 275, 284, 292 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente per denunciare nullità o vizi procedurali; la Corte ritiene tali doglianze generiche e non fondate alla luce del compendio investigativo
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte conferma che non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, bensì una valutazione prognostica fondata sulla continuità della condotta, personalità e contesto
Massime di principio
- Il giudice del riesame non può modificare ex officio l'imputazione o integrare l'accusa sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della misura cautelare; eventuali modifiche o integrazioni spettano al pubblico ministero nelle indagini preliminari
- La competenza territoriale va individuata in relazione al momento giuridicamente rilevante della fattispecie contestata (es. luogo del perfezionamento dell'accordo per la cessione), non sulla base di condotte ancillari non contestate; il giudice valuta il compendio indiziario che ricostruisce il fatto posto a fondamento della misura
- Per il pericolo di reiterazione non è necessaria l'imminenza di una specifica occasione di recidiva: è sufficiente una valutazione prognostica che consideri la continuità dell'attività illecita, il modus operandi, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale
- Dichiarazioni di terzi, verifiche documentali (es. viaggi su traghetto), intercettazioni e altri elementi investigativi possono costituire compendio indiziario sufficiente a sostenere l'applicazione di una misura cautelare, se congruamente ricostruiti
- Ricorsi generici o che non si confrontano in modo specifico e dettagliato con il compendio indiziario e la motivazione del provvedimento impugnato rischiano di essere dichiarati inammissibili; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende
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