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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09570/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria irrogava sanzioni per ritenute asseritamente evase in relazione all'anno d'imposta 1999. La contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendo l'annullamento. L'Ufficio proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente la notificazione del ricorso. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 160 e 156 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello era stata comunque tentata correttamente presso uno dei domiciliatari della società; il mancato perfezionamento dipendeva da informazioni errate del portiere dello stabile, non imputabili all'Ufficio. L'Agenzia sosteneva inoltre che la società si era costituita in appello, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non ricorreva un'ipotesi di inesistenza della notificazione, poiché l'atto era stato indirizzato a un soggetto e a un luogo collegati al destinatario dell'impugnazione; la difformità dal modello legale integrava semmai una nullità della notifica, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte costituita nel giudizio d'appello. La sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notificazione dell'atto di appello nel processo tributario è stata valutata alla luce della disciplina speciale richiamata dalla parte ricorrente; il suo mancato perfezionamento non comporta automaticamente inesistenza, ma va coordinato con le regole generali sulla nullità e sulla sanatoria della notificazione.

  • art. 330 c.p.c.

    L'impugnazione deve essere notificata al procuratore costituito e, se vi sono più difensori domiciliatari, al domiciliatario; la violazione del luogo di notificazione produce nullità della notificazione, non inesistenza.

  • art. 160 c.p.c.

    La notificazione eseguita in modo difforme dal modello legale è nulla, non inesistente, salvo mancanza degli elementi essenziali dell'atto notificatorio.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    Il vizio di notificazione è sanato quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso di costituzione tempestiva della controparte.

  • art. 291 c.p.c.

    In presenza di nullità della notificazione non rilevata o non sanata, il giudice deve disporne la rinnovazione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme procedurali che hanno disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato incanalato nel vizio processuale relativo alla nullità della sentenza e del procedimento conseguente alla erronea qualificazione della notificazione.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione va riservata alle sole ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale integra normalmente una nullità.
  • La notificazione di un'impugnazione eseguita presso un luogo e nei confronti di un soggetto comunque collegati al destinatario, pur se non nel modo prescritto, non è inesistente ma al più nulla.
  • La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, in particolare quando la parte intimata si costituisce tempestivamente e dimostra di aver ricevuto conoscenza dell'atto.
  • Se il giudice d'appello qualifica erroneamente come inesistente una notificazione in realtà nulla e sanata, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione è illegittima e la sentenza va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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