Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15724/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione doganale contestava il mancato versamento dell'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2008, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di centri di trasmissione dati operanti in Italia e della società estera quale coobbligata in solido. La società impugnava l'atto deducendo: omessa notifica del processo verbale di constatazione; insussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo; violazione del diritto unionale per asserita discriminazione e lesione della libertà di stabilimento; contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; errata qualificazione della posizione del bookmaker come unico obbligato; illegittima mancata applicazione dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; e violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. Il ricorso per cassazione era articolato in sette motivi, dei quali il primo-quarto, il quinto e il settimo riguardavano la debenza del tributo e i profili unionale/costituzionali, mentre il sesto riguardava la non irrogabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, ritenendoli infondati o inammissibili, confermando in linea di principio la soggettività passiva del bookmaker estero e la legittimità dell'imposizione per l'anno 2008; ha invece accolto il sesto motivo, riconoscendo che, per l'annualità 2008, sussisteva una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari senza concessione, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 in tema di sanzioni. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni, con rinvio al giudice di merito per il riesame di tale profilo e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    La Corte esclude che la normativa fiscale italiana sull'imposta unica sulle scommesse determini, nel caso concreto, una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento.

  • art. 267 TFUE

    Non sussisteva la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché la Corte di giustizia si era già pronunciata in modo esaustivo sulle questioni rilevanti.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La disposizione, come interpretata autenticamente, include tra i soggetti passivi anche chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche se privo di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di soggetti esteri e in assenza di concessione, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

  • art. 1, comma 64, L. n. 220/2010

    Esplicita le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    Il motivo che lo invocava è stato disatteso; la Corte non ravvisa nella specie una indebita modifica dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato nel quinto motivo sulla territorialità del tributo; la Corte ritiene che il fatto imponibile si realizzi in Italia con l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse.

  • art. 24 Cost.

    Non è stato ritenuto violato il diritto di difesa per la mancata notifica del PVC, in assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per il tributo in esame.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    La sua invocazione non ha condotto all'annullamento dell'avviso, perché per il tributo in questione non è imposto un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Per l'anno d'imposta 2008 sussisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, con conseguente esimente dalle sanzioni.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la questione è stata risolta principalmente attraverso l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non è stata ritenuta irragionevolmente discriminatoria né lesiva del principio di eguaglianza.

  • art. 53 Cost.

    Non risulta violato il principio di capacità contributiva, poiché la soggettività passiva è collegata alla gestione della raccolta delle scommesse in Italia.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato in relazione alla pretesa incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

  • art. 30, comma 1, L. n. 87/1953

    Richiamato in relazione agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    Invocato sul contraddittorio procedimentale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 64, comma 3, DPR n. 600/1973

    La norma sulla rivalsa presuppone che il coobbligato sia tale per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; la Corte esclude che qui si versi in solidarietà dipendente.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato in chi gestisce la raccolta delle scommesse in Italia, anche se opera per conto di un bookmaker estero e in assenza di concessione, perché tale attività integra il presupposto impositivo.
  • La solidarietà tra bookmaker e intermediario/ricevitore non va qualificata come solidarietà dipendente, ma come solidarietà paritetica, quando entrambi realizzano un fatto indice di capacità contributiva; in tal caso il fisco può agire direttamente nei confronti di ciascuno.
  • La normativa fiscale italiana sull'imposta unica sulle scommesse non è, di per sé, discriminatoria rispetto agli operatori esteri se si applica a tutti i soggetti che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale senza distinzione di stabilimento.
  • La mancata notifica del processo verbale di constatazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in mancanza di un obbligo specifico di contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla legge per il tributo considerato.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale e la sua omissione non comporta invalidità dell'atto salvo specifica previsione normativa.
  • L'obiettiva incertezza normativa, rilevante ai fini dell'esimente sanzionatoria, sussiste quando la disciplina sia suscettibile di più opzioni interpretative ragionevoli; in tale caso, prima della norma interpretativa chiarificatrice, le sanzioni non sono irrogabili.
  • Le questioni sulla liceità penale dell'attività di raccolta scommesse e quelle sulla soggettività passiva tributaria non coincidono: l'esclusione della punibilità penale non elimina automaticamente l'obbligo fiscale.
  • La rivalsa ex art. 64, comma 3, DPR n. 600/1973 presuppone una coobbligazione per fatti o situazioni riferibili esclusivamente ad altro soggetto; se il coobbligato realizza un proprio fatto imponibile, la disciplina della rivalsa può essere diversa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposta unica sulle scommesse
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.