Cassazione Penale, Ordinanza n. 24247/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza riguarda l'impugnazione proposta contro l'ordinanza con cui il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa all'imputata con sentenza irrevocabile, perché non era stato adempiuto, entro il termine fissato, l'obbligo cui il beneficio era subordinato, consistente nel pagamento di una somma liquidata a favore della parte civile. La ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dal testo, l'avvenuto adempimento dell'obbligo risarcitorio; la Corte rileva però che tale adempimento non risulta adeguatamente documentato ed è comunque avvenuto solo successivamente alla revoca del beneficio, quindi in modo tardivo e inidoneo a incidere sulla legittimità della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno o al pagamento della provvisionale, il mancato adempimento entro il termine stabilito comporta la revoca ex lege del beneficio; inoltre, l'adempimento successivo alla revoca non può neutralizzare gli effetti della tardività, salvo l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di adempiere, che nel caso non risulta allegata o provata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale norma di riferimento della sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi risarcitori; il beneficio può essere revocato per mancato adempimento dell'onere imposto dal giudice.
Norma di riferimento per la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno o al pagamento della provvisionale; la Corte ribadisce che l'inadempimento nel termine comporta la revoca del beneficio.
Usato per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento o provvisionale, il giudice deve valutare le effettive condizioni economiche del condannato al momento della concessione del beneficio, soprattutto se emergono elementi che facciano dubitare della capacità di adempimento.
- Il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio nel termine fissato determina la revoca automatica del beneficio; il successivo pagamento non sana la decadenza già maturata, salvo che sia dimostrata una sopravvenuta impossibilità di adempiere.
- In sede di ricorso contro la revoca della sospensione condizionale, l'allegazione dell'avvenuto pagamento deve essere specificamente documentata e deve essere tempestiva; un adempimento tardivo, successivo alla revoca, è irrilevante ai fini del mantenimento del beneficio.
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