Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nasturzi impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). I motivi principali: violazione del principio ne bis in idem per precedenti assoluzione divenuta irrevocabile; travisamento della fattispecie (sosteneva che l'evasione riguardasse solo le imposte sul reddito mentre la Corte aveva richiamato l'IVA); vizio nella valutazione dell'elemento materiale (inesistenza delle prestazioni) e del dolo specifico; inversione dell'onere della prova; vizi nella quantificazione e legittimità della confisca per equivalente e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, principalmente sul primo motivo. Ha accertato che la dichiarazione oggetto dei procedimenti (presentata il 25/09/2015) è la stessa in entrambi i giudizi e che la sentenza di assoluzione del 22/03/2019 era irrevocabile. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma al momento della presentazione della dichiarazione: dunque, una singola dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta costituisce un unico reato anche se si sono utilizzate più fatture e più emittenti. Non essendovi prova di meccanismi di evasione IVA (le fatture erano in esenzione IVA) e data l'identità del fatto, la prosecuzione dell'azione penale non era ammissibile per violazione del divieto di bis in idem; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
Norme richiamate
Definisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha interpretato che il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione e non con la registrazione dei singoli documenti.
Punisce chi emette fatture per operazioni inesistenti; il secondo comma considera l'emissione di fatture nel medesimo periodo d'imposta come un unico reato, principio richiamato dalla Cassazione a sostegno dell'unicità della fattispecie quando la dichiarazione è una sola.
art. 6, comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (come modificato dall'art. 4 d.lgs. 4/10/2022, n. 156)
Deroga che riconosce la punibilità, anche a titolo di tentativo, per delitti fiscali connessi a sistemi fraudolenti transfrontalieri IVA di elevata entità; la Corte ha precisato che questa eccezione non si applicava al caso concreto.
Stabilisce i casi in cui l'azione penale non può essere ulteriormente coltivata dopo che è intervenuta una sentenza irrevocabile sullo stesso fatto; applicato per annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Regola il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario/committente; la Corte l'ha richiamata per distinguere il meccanismo tipico dell'evasione IVA dall'utilizzo delle fatture per abbattere l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina l'addebito dell'IVA a titolo di rivalsa; citato per spiegare che l'evasione IVA richiede un diverso meccanismo rispetto al caso di imputazione di costi fittizi ai fini delle imposte sui redditi.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca per equivalente nei reati tributari; richiamata in relazione ai profili contestati sulla legittimità e quantificazione della confisca.
Norma procedurale collegata alla confisca per equivalente; citata nel motivo relativo alla presunta eccessiva quantificazione della confisca.
Criteri generali per la determinazione della pena; richiamati in relazione ai motivi che contestavano la commisurazione della pena principale e accessoria.
Massime di principio
- Se la stessa dichiarazione annuale è stata utilizzata per indicare elementi passivi fittizi, la presentazione di quella dichiarazione integra un unico reato di dichiarazione fraudolenta anche se si è fatto uso di più fatture o di fatture emesse da diversi soggetti.
- Il principio del ne bis in idem opera quando sussiste identità del fatto rilevante: stessa dichiarazione, stesso periodo d'imposta e stesso tributo implicano la non perseguibilità successiva dopo sentenza irrevocabile.
- Deve distinguersi tra meccanismi di evasione delle imposte sui redditi (uso di fatture per abbattere l'imponibile) e meccanismi di evasione IVA (uso indebito della detrazione IVA); la qualificazione corretta del tributo è essenziale per la configurazione del reato.
- L'azione penale non può essere proseguita se una sentenza irrevocabile ha già deciso sul medesimo fatto; in tal caso è possibile l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
- L'eccezione della punibilità a titolo di tentativo per frodi IVA transfrontaliere (art. 6, comma 1-bis) è circoscritta a casi specifici e non estende automaticamente la punibilità in tutti i casi di fatture multiple.
- L'onere della prova rimane in capo all'accusa: non è ammissibile un'interpretazione che di fatto imponga all'imputato di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni salvo che non vi siano elementi probatori convincenti in contrario.
- La legittimità e la quantificazione della confisca per equivalente devono essere adeguatamente motivate e commisurate all'effettiva imposta evasa, tenendo conto dell'esatta qualificazione del tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25729/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25730/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25732/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25733/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25734/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →