Cassazione Penale, Sentenza n. 18846/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il fatto contestato era l'illecita detenzione di gr. 2 lordi di crack (16/02/2024). Il difensore sosteneva la tenuita' della condotta; il Procuratore generale in sede di cassazione aveva concluso per l'annullamento sul punto devoluto.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando indici di professionalita' e la non occasionalita' dell'attivita' illecita, ritenuta indicativa del fatto che l'imputato traesse da essa i mezzi di sostentamento. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della 'particolare tenuita'' devono considerarsi la gravita' oggettiva del reato e il grado di colpevolezza (richiamo all'art. 133 cod. pen.). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90 - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma che definisce e sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; utilizzata per inquadrare il reato contestato (detenzione di 2 gr. di crack) e come parametro di gravita' oggettiva
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; e' stata esclusa perche' la Corte ha ritenuto l'attivita' non occasionale e indicativa di professionalita' e di reperimento di mezzi di sostentamento
Criteri per la determinazione della pena (valutazione della gravita' del fatto e del grado di colpevolezza); richiamato come parametro per valutare la possibile applicazione dell'art. 131-bis
Massime di principio
- La particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis non dipende solo dalla modesta quantita' della sostanza, ma anche dalla natura occasionale dell'evento: se l'attivita' e' non occasionale si puo' escludere la tenuita'.
- Gli indici di professionalita' (modalita' di detenzione, ripetizione dell'attivita', organizzazione) e il fatto che l'attivita' fornisca i mezzi di sostentamento sono elementi che contrastano con l'applicazione della causa di non punibilita'.
- Nella valutazione della particolare tenuita' vanno considerati i parametri dell'art. 133 cod. pen.: gravita' oggettiva del reato e grado di colpevolezza dell'imputato.
- La mera quantita' limitata della sostanza (es. poche decine di grammi) non garantisce automaticamente l'esclusione della punibilita' se emergono elementi di professionalita' o di destinazione alla cessione.
- In sede di impugnazione il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la natura occasionale e l'assenza di rilevanti indici di colpevolezza; valutazioni generiche difficilmente riescono a ribaltare la motivazione motivata del giudice di merito.
- La giurisprudenza di legittimita' ammette la considerazione di circostanze soggettive e oggettive congiunte: non e' un test esclusivamente quantitativo ma una valutazione composita.
- Se la causa di non punibilita' viene negata per ragioni di professionalita' o di uso come fonte di reddito, e' probabile che il ricorso per cassazione venga rigettato salvo vizi formali o gravissime incongruenze nella motivazione.
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