Cassazione Civile, Ordinanza n. 09965/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'IVA 2006, recuperata a tassazione perché l'importo era stato portato in detrazione in relazione a un credito d'imposta riferito al 2005, ritenuto però non utilizzabile poiché la dichiarazione per quell'annualità doveva considerarsi omessa, essendo stata presentata oltre il termine annuale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello del ricorso del fallimento, quest'ultimo ha proposto revocazione della sentenza d'appello sostenendo che la motivazione della decisione era del tutto estranea al thema decidendum, in quanto faceva riferimento alla mancata registrazione di una nota di variazione da parte della cessionaria, questione diversa da quella effettivamente controversa. La CTR ha accolto la revocazione, ritenendo sussistente l'errore revocatorio e, nella fase rescissoria, ha riconosciuto la prova del credito IVA senza necessità di domanda di rimborso. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, bensì, al più, un vizio di motivazione/nullità della sentenza denunciabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva ammesso la revocazione, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato come errore revocatorio una fattispecie che invece integra una radicale nullità della sentenza per motivazione del tutto estranea alla controversia. Decidendo sul ricorso per revocazione originario, la Corte ha dichiarato inammissibile la revocazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico del fallimento intimato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è circoscritto alle sole sviste o false percezioni della realtà processuale, e non comprende errori di giudizio, valutazione o motivazione estranea al thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La totale assenza di motivazione o la motivazione apparente sono vizi deducibili con il ricorso per cassazione come nullità della sentenza.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
È richiamato per la decisione nel merito del ricorso originario una volta cassata la sentenza impugnata.
Gli ordinari mezzi di impugnazione vanno proposti tempestivamente nel rispetto dei relativi termini, anche quando si faccia valere la nullità radicale della sentenza.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio per cui la Costituzione impone la ricorribilità in cassazione per violazione di legge nei casi previsti, lasciando al legislatore la disciplina dei motivi di revocazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
La disciplina della revocazione nel processo tributario rinvia ai motivi di cui all'art. 395 c.p.c.
Richiamato solo nel quadro giurisprudenziale sull'omesso esame di memorie difensive ai fini dell'errore di fatto.
Richiamato solo nel quadro giurisprudenziale sull'omesso esame di memorie difensive ai fini dell'errore di fatto.
Richiamato solo nel quadro giurisprudenziale sull'omesso esame di memorie difensive ai fini dell'errore di fatto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale o extraprocessuale, immediatamente verificabile dagli atti, e non può essere utilizzato per censurare errori di giudizio, di valutazione o una motivazione semplicemente inconferente.
- Quando una sentenza pronunciata tra le parti contiene motivazione e dispositivo riferiti a una diversa controversia o a soggetti diversi, non ricorre errore revocatorio ma una nullità radicale/inesistenza giuridica del provvedimento, deducibile con i rimedi ordinari o con actio nullitatis.
- La motivazione assolutamente estranea al thema decidendum integra un vizio così radicale da tradursi in motivazione apparente o assente, quindi in nullità della sentenza denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- La revocazione è ammissibile solo quando l'errore sia percepibile senza indagini interpretative e cada su un dato processuale la cui esistenza o inesistenza sia stata erroneamente supposta dal giudice.
- L'eccezionale rimedio della revocazione non può sovrapporsi ai mezzi ordinari di impugnazione, che restano lo strumento corretto per far valere la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
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