Cassazione Penale, Ordinanza n. 09000/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui gli era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. (un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa) per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando l'incongruità della pena concordata. La Corte ha ritenuto che tale doglianza fosse non consentita nel perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, perché estranea ai motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in quanto diretta a censurare la congruità della pena applicata.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento, ossia applicazione della pena concordata tra le parti
indicato come catalogo tassativo dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, che non comprende censure sulla congruità della pena concordata
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del fatto contestato, relativo a condotta in materia di stupefacenti di lieve entità
Cassa delle ammende
destinazione della somma irrogata a titolo di sanzione processuale per l'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi sono tassativi e non possono estendersi a doglianze sulla mera congruità della pena concordata.
- Una censura che investe la valutazione quantitativa della pena pattuita, senza rientrare nei motivi consentiti dalla legge, è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è ascrivibile a colpa della parte ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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