Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09000/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui gli era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. (un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa) per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando l'incongruità della pena concordata. La Corte ha ritenuto che tale doglianza fosse non consentita nel perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, perché estranea ai motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in quanto diretta a censurare la congruità della pena applicata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento, ossia applicazione della pena concordata tra le parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come catalogo tassativo dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, che non comprende censure sulla congruità della pena concordata

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del fatto contestato, relativo a condotta in materia di stupefacenti di lieve entità

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata a titolo di sanzione processuale per l'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi sono tassativi e non possono estendersi a doglianze sulla mera congruità della pena concordata.
  • Una censura che investe la valutazione quantitativa della pena pattuita, senza rientrare nei motivi consentiti dalla legge, è inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è ascrivibile a colpa della parte ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.