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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33743/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso relativa a una scrittura privata del 16 novembre 2004, formalmente recante una vendita immobiliare tra due soggetti poi deceduti e succeduti in giudizio dai rispettivi eredi. In appello la Corte territoriale aveva accolto la querela, dichiarando falsa la scrittura, sulla base di plurimi indizi ritenuti compatibili con un abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco. Il ricorrente per cassazione, quale erede beneficiato dell’erede universale di una delle parti originarie, ha proposto quattro motivi: 1) nullità del giudizio di appello per omessa comunicazione della pendenza della querela di falso al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem, come imposto dagli artt. 221, comma 3, 71 e 70 c.p.c.; 2) violazione del principio devolutivo e del corrispondente tra chiesto e pronunciato per avere la Corte d’appello riqualificato la fattispecie da riempimento di foglio in bianco absque pactis a riempimento contra pactis; 3) cattivo governo delle presunzioni e dell’apprezzamento delle prove, per avere tratto la prova della falsità da elementi non dimostrati o non pertinenti; 4) violazione degli artt. 221 e 345 c.p.c. per avere valorizzato elementi non dedotti dalla querelante in primo grado. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nel giudizio di appello avente a oggetto querela di falso era necessaria la comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello, affinché potesse intervenire, e che l’omissione di tale adempimento determina nullità del giudizio e della sentenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata per nullità del giudizio di appello dovuta alla mancata comunicazione della pendenza della querela di falso al Pubblico Ministero presso il giudice d’appello. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    Nel giudizio di querela di falso in appello deve essere data comunicazione della pendenza al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem, affinché possa intervenire; la sua omissione comporta nullità del giudizio e della sentenza.

  • art. 71 c.p.c.

    È richiamato quale norma che disciplina l’intervento del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge e che richiede la messa in condizione di intervenire nel giudizio di falso.

  • art. 70 c.p.c.

    È richiamato in collegamento con gli obblighi di intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti in cui è previsto un interesse pubblico.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti in cassazione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul limite devolutivo dell’appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul limite devolutivo dell’appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici e di requisiti degli indizi utilizzati per la decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l’apprezzamento delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d’appello avrebbe utilizzato fatti non dedotti tempestivamente.

  • art. 385 c.p.c.

    È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso è necessaria la comunicazione della pendenza al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem; la sola notificazione dell’atto di impugnazione al Pubblico Ministero presso il giudice a quo non è sufficiente.
  • L’omessa comunicazione al Pubblico Ministero nel giudizio di querela di falso determina nullità del giudizio di appello e della sentenza che lo definisce, in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla controversia.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale che travolge il giudizio, gli ulteriori motivi che investono il merito restano assorbiti.
  • L’intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti di falso non è un adempimento meramente formale, ma funzionale a consentire l’esercizio dei poteri di intervento previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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