Cassazione Civile, Ordinanza n. 09652/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego del Comune di Vogogna alla richiesta di rimborso dell'IMU per l'anno 2012 presentata dall'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello da parte della Commissione tributaria regionale del Piemonte, l'ente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Prima della trattazione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, dichiarando il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata dalla ricorrente, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre osservato che, per la natura estintiva della pronuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta dalla parte ricorrente, se depositata prima della trattazione e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia è ontologicamente diversa dal rigetto e dall'inammissibilità e, proprio per tale differenza, non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso.
- Le disposizioni sanzionatorie o eccezionali in materia di contributo unificato devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate.
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