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Ordinanza

Ordinanza n. 2885/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto recante prot. N. 0055193/2026 del 19.02.2026 emanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento - Il Capo del Reparto, notificato al ricorrente in data 19.02.2026, nella parte in cui è stata comunicata all’Allievo Finanziere -OMISSIS- l’esclusione dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024 (concorso di cui era risultato idoneo vincitore collocandosi alla posizione n. 100), poiché ritenuto non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del bando di concorso, nonché nella parte in cui nei confronti del ricorrente è stata dichiarata la cessazione dalla frequenza del corso di formazione e l’espunzione dalla graduatoria di cui alla determinazione n. 321715 del 22.10.2025, nella quale si era classificato in posizione n. 100 quale idoneo vincitore; - dell’atto recante prot. N. 0034162/2026 del 26.02.2026 emanato dal Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza con il quale è stato annullato il provvedimento n. 3087 del 12.01.2026 con il quale l’Allievo Finanziere -OMISSIS- era stato ammesso, tra gli altri, all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, con una ferma volontaria di anni quattro, con decorrenza giuridica 10.09.2025; - della determinazione n. 34162/2026 del 26 febbraio 2026 del Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza con la quale è stata annullata la determinazione n. 3087 del 12.1.2026 limitatamente alla parte in cui il ricorrente era stato ammesso, tra gli altri, all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, con una ferma volontaria di anni quattro, con decorrenza giuridica 10 settembre 2025; - della determinazione n. 321715 del 22.10.2025, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con presa d’atto n. 5582 dell’11.11.2025, con la quale sono state approvate le graduatorie e nominati in vincitori del concorso, nella parte in cui, a seguito dell’emissione del provvedimento di esclusione nei confronti del ricorrente, non contiene più nell’elenco degli idonei vincitori il nominativo del ricorrente, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria; - dell’art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024 nella parte recante “requisiti per l’ammissione al concorso”, per violazione dell’art. 27, comma 2 della Costituzione Italiana, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.

Giustizia amministrativa202605008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi finanzieri, cessazione dalla frequenza del corso, espunzione dalla graduatoria e annullamento dell’ammissione all’arruolamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato concorso militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, classificatosi al centesimo posto tra gli idonei vincitori del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri e ammesso al corso e all’arruolamento, è stato escluso perché, alla data dell’effettivo incorporamento, risultava imputato in un procedimento penale per delitto non colposo. L’Amministrazione ha applicato l’art. 2, comma 1, lettere e), f) e g), del bando, che prevedeva lo status di imputato quale causa di esclusione, e ha inoltre ritenuto che la condotta contestata fosse comunque incompatibile con le attribuzioni e le prerogative della Guardia di finanza, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Il ricorrente ha contestato gli atti espulsivi, l’espunzione dalla graduatoria e l’annullamento della propria ammissione all’arruolamento, deducendo anche l’illegittimità delle clausole del bando per violazione dell’art. 27, comma 2, Cost. Nelle more, è intervenuta una sentenza di proscioglimento con la formula secondo cui il fatto non costituisce reato, poiché non vi era prova sufficiente che lo sticker detenuto dal ricorrente raffigurasse una persona minorenne. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il requisito escludente collegato alla pendenza del procedimento penale fosse sottoposto a una condizione risolutiva, verificatasi con il successivo proscioglimento dell’imputato mediante formula assolutoria. Ha inoltre rilevato che la motivazione autonoma dell’Amministrazione, fondata sull’incompatibilità della condotta con le funzioni della Guardia di finanza e formulata indipendentemente dall’esito penale, appariva basata sulla premessa della minore età della persona raffigurata nello sticker; tale premessa risultava però smentita dalla sentenza di proscioglimento, che aveva ritenuto insufficiente la prova della minore età. Il giudice ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, assegnando quarantacinque giorni per l’adempimento e ulteriori quindici giorni per il deposito della documentazione, e ha fissato l’udienza pubblica per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 2, comma 1, lettere e), f) e g), del bando di concorso

    Prevede i requisiti di ammissione e la causa di esclusione collegata alla pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo; il giudice ha ritenuto che tale requisito fosse condizionato dall’esito del procedimento penale.

  • art. 600-quater c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel procedimento penale, relativo alla detenzione di materiale pornografico; il successivo proscioglimento ha escluso la sufficienza della prova della minore età della persona raffigurata.

  • art. 27, comma 2, Costituzione

    Parametro costituzionale invocato dal ricorrente contro le clausole del bando; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito la questione di legittimità delle clausole.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una clausola concorsuale prevede l’esclusione per la pendenza di un procedimento penale, l’effetto escludente può essere valutato alla luce dell’esito assolutorio successivamente intervenuto, ove il proscioglimento faccia venir meno il presupposto sostanziale della causa di esclusione.
  • La motivazione amministrativa fondata sull’incompatibilità della condotta dell’interessato con le funzioni pubbliche non può prescindere dall’accertamento affidabile dei fatti posti a base della valutazione, né può fondarsi su una premessa fattuale relativa alla gravità del fatto che sia stata smentita dalla successiva sentenza penale di proscioglimento.
  • In sede cautelare, la sospensione degli atti di esclusione da una procedura concorsuale è giustificata quando il successivo proscioglimento incide sul presupposto della causa escludente e rende non adeguatamente sostenibile la motivazione autonoma posta dall’Amministrazione a fondamento dell’espulsione.
  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria è necessaria quando la sospensione dell’esclusione può incidere sulle loro posizioni nella graduatoria concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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