Cassazione Penale, Sentenza n. 19577/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione intervenuta in data 28/08/2022. Di conseguenza viene meno la condanna confermata in appello e non si procede a un nuovo esame nel merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maretti impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 28/02/2015, proponendo due motivi: a) applicazione dell'esimente della ritrattazione; b) esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso contesta anche il mancato riconoscimento delle conseguenze della nuova previsione normativa che valorizza la condotta successiva al reato. La Corte di Cassazione rileva che la censura sull'art. 131-bis non è manifestamente infondata e osserva che, in assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., il termine di prescrizione è comunque decorso il 28/08/2022 (senza periodi di sospensione e con la recidiva inizialmente contestata esclusa dal giudice di merito).
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale Maretti è stato condannato (fatto commesso il 28/02/2015); la sentenza impugnata riguardava la conferma di tale condanna.
La Corte rileva che la nuova previsione attribuisce valenza anche alla «condotta susseguente al reato», per cui la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis non è manifestamente infondata e doveva essere presa in considerazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione richiamata in relazione alla possibilità per la Cassazione di decidere nel merito senza rinvio; qui la Corte rileva l'assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, e tuttavia constata che il reato si è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Quando intervenute modifiche normative valorizzano la condotta successiva al reato (es. art. 131-bis), le doglianze difensive su tale base non vanno dichiarate manifestamente infondate a prescindere e devono essere valutate in concreto.
- La prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto di sospensioni e dell'eventuale esclusione della recidiva: l'assenza di sospensioni e la rimozione della recidiva possono portare all'estinzione del reato anche dopo una sentenza di condanna in appello.
- Se risulta che il termine di prescrizione è già decorso, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Prima di chiedere pronunce integrative ex art. 129 c.p.p. occorre verificare l'esistenza di elementi che consentano alla Cassazione di decidere nel merito; in mancanza la verifica della prescrizione può comunque determinare l'annullamento.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: a) contestare tempestivamente l'applicabilità di nuove previsioni (es. riguardanti la condotta successiva); b) documentare eventuali sospensioni o periodi che interrompono la prescrizione; c) valutare l'impatto dell'eventuale esclusione della recidiva sul computo della prescrizione.
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