Cassazione Civile, Ordinanza n. 18346/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La società locatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di locazione di autoveicoli, comprensive di canoni non pagati, addebiti per gestione multe e altri oneri connessi a veicoli sottratti, non restituiti o comunque non riconsegnabili. L’opposizione al decreto era stata respinta in primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame della società conduttrice e revocato il decreto ingiuntivo. In Cassazione la locatrice ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme di interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato il testo letterale della clausola sul "servizio multe", il comportamento pregresso delle parti e la regola di buona fede; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., assumendo che i fatti costitutivi del credito relativi a multe, penali, sottrazione o perdita dei veicoli fossero stati insufficientemente contestati e dovessero considerarsi pacifici; 3) omesso esame di un fatto decisivo e nuova violazione delle regole ermeneutiche, per il mancato riconoscimento di canoni di locazione asseritamente impagati, deducendo che il contratto e il pregresso comportamento delle parti dimostrassero la debenza delle somme richieste. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sia per la tecnica redazionale di tipo assemblaggio, con riproduzione estesa e non selettiva di atti e documenti, sia perché tutti i motivi, sotto il paravento di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione fattuale della vicenda e dell’interpretazione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, che il ricorso era redatto con modalità di "assemblaggio" incompatibili con il requisito di sinteticità e di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché conteneva trascrizioni integrali e diffusi inserimenti fattuali di atti processuali. Ha aggiunto, ad abundantiam, che anche i singoli motivi erano inammissibili poiché non denunciavano vere violazioni delle norme di interpretazione contrattuale o del principio di non contestazione, ma sollecitavano una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica ed autosufficiente esposizione dei fatti di causa; la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa tale requisito e determina inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura formalmente qualificata come violazione di legge non può risolversi in una critica fattuale o nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione della vicenda o una rivalutazione del contratto.
Le norme ermeneutiche non possono essere invocate solo in modo assertivo per mascherare una censura di merito sull’interpretazione del contratto.
L’interpretazione del contratto deve essere condotta coordinando le clausole, ma la censura deve riguardare un reale errore ermeneutico e non una diversa lettura dei fatti.
La clausola di buona fede nell’interpretazione contrattuale non legittima una revisione del merito sotto forma di violazione di legge.
Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati e non consente di trasformare in fatto pacifico ciò che richiede una nuova valutazione del quadro probatorio.
Le contestazioni della parte convenuta devono essere valutate nel quadro delle allegazioni e delle difese, ma non può pretendersi in cassazione una rilettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
L’ulteriore importo dovuto in caso di esito processuale sfavorevole si rapporta al contributo unificato già previsto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo sintetico e selettivo: la riproduzione estesa e indiscriminata di atti e documenti processuali integra un difetto dell’esposizione sommaria dei fatti e può determinare inammissibilità.
- Non è consentito mascherare come violazione di norme ermeneutiche o processuali una critica che, nella sostanza, richieda soltanto una diversa ricostruzione fattuale della controversia o una nuova valutazione del merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto indicato coincide, in realtà, con il tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove o dell’interpretazione del contratto.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per trasformare in pacifici fatti che, secondo la valutazione del giudice di merito, non risultano tali o che comunque richiedono una nuova lettura del materiale difensivo.
- Le norme di interpretazione del contratto operano come regole di controllo della corretta ricostruzione della volontà negoziale, ma la loro violazione è configurabile solo quando il giudice se ne discosti realmente; non quando il ricorrente contesti semplicemente l’esito interpretativo sfavorevole.
- inammissibilità del ricorso per cassazione è la conseguenza processuale coerente quando i motivi, pur formalmente evocando violazioni di legge, sono sostanzialmente diretti a ottenere un terzo giudizio di merito.
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