Cassazione Penale, Sentenza n. 33934/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa. Eccepiva violazione di legge (artt. 595 e 51 c.p.) sostenendo che l'articolo pubblicato avesse natura satirica e pertanto fosse tutelato dal diritto di critica/satira; censurava altresì il richiamato "dovere di completezza" contestato dalla Corte, adducendo che i dati erano tratti da Open Polis (che fornirebbe solo un indice sintetico) e che non sarebbe a carico del giornalista integrare con altri dati; infine negava l'intento denigratorio, sostenendo che l'articolo mirava alla critica politica e non alle qualità morali della persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello secondo cui non era stata provata la natura satirica del quotidiano online e che l'articolo aveva carattere informativo/critico non meramente satirico. Perciò il diritto di satira non era applicabile: l'articolo conteneva informazioni presentate in modo parziale, ossia un nucleo di verità tratto da Open Polis ma omettendo altre rilevanti attività parlamentari del denunciante, tale da alterare la rappresentazione dei fatti e dimostrare l'intento denigratorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori), confermando di fatto l'esito sfavorevole della sentenza di merito.
Norme richiamate
La Corte ha valutato la frase e i fatti posti a base della imputazione nella prospettiva della offensività della reputazione; ha ritenuto che la pubblicazione, pur contenendo dati veri, li presentasse in modo parziale e lesivo, integrando il reato di diffamazione.
art. 51 c.p. (legittima difesa / scriminanti generali)
Richiamato nel ricorso come parametro di scriminanti generali (esimente della critica/satira), la Corte ha rilevato che l'esimente non opera quando l'espressione, pur ironica, ha funzione informativa e contiene notizie false o manipolate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Il ricorso era formulato nei limiti minimi di motivazione previsti dalla norma, come osservato nel quadro procedurale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 127 del 2020
art. 23 comma 8, d.l. 127/2020
Norma procedurale richiamata per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero e per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti.
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021
art. 7 comma 1, d.l. 105/2021
Proroga della disciplina processuale straordinaria applicata al procedimento, richiamata nel ragionamento sulla trattazione del ricorso.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con riferimento alle modifiche introdotte dalla L. 23 giugno 2017 n. 103.
Legge n. 103 del 23/6/2017
Riferimento alla modifica procedurale che ha inciso sull'art. 616 c.p.p. e sulle conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La difesa come "satira" funziona solo se il contesto e il formato della pubblicazione rendono agevole per il lettore cogliere l'invenzione o l'iperbole: la satira va chiaramente percepita come tale e non deve assumere funzione informativa.
- L'utilizzo di dati tratti da fonti pubbliche non esime dall'obbligo di rappresentare i fatti in modo completo e non selettivo: una verità parziale che altera il quadro fattuale può integrare il reato di diffamazione.
- Per invocare l'esimente della critica politica occorre la veridicità del fatto storico o comunque che la rappresentazione sia tale da mostrare apertamente l'inverosimiglianza satirica; la manipolazione delle notizie o omissioni rilevanti escludono l'esimente.
- Il giudice valuta sia il contenuto testuale sia il contesto editoriale (natura del periodico, finalità informative o satiriche) per stabilire se la pubblicazione fosse informativa e quindi soggetta all'obbligo di completezza.
- In casi analoghi, chi pubblica opinioni forti su personaggi pubblici dovrebbe: 1) segnalare chiaramente il registro satirico se intende operare nella satira; 2) citare fonti e fornire dati completi o avvertire della mancanza di completezza; 3) evitare espressioni gratuitamente offensive che trascendono la critica politica.
- La presentazione selettiva di dati a fini denigratori può costituire prova dell'intento denigratorio; pertanto il giornalista/autore è tenuto a verificare e contestualizzare le informazioni utilizzate.
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