Cassazione Penale, Sentenza n. 14213/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., la sostituzione della misura cautelare detentiva con gli arresti domiciliari presso la sorella a Parma, sostenendo l'attenuazione delle esigenze cautelari per l'ammissione di responsabilità, il breve periodo già trascorso in carcere, la mancata commissione di nuovi reati dopo febbraio 2021 e fatti di buona condotta (donazione a un'associazione). In appello si censurava l'omessa valutazione dell'idoneità di misure alternative, anche combinate, e la carenza di valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, rilevando che il ricorrente non ha svolto un confronto puntuale e argomentato con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che aveva valorizzato la gravità dei fatti, la condanna definitiva (8 anni con procedimento abbreviato), la disponibilità di armi e munizionamento, il precedente tentativo di sottrarsi alla cattura e la sussistenza di rapporti non pienamente chiariti con ambienti criminali, elementi idonei a escludere l'adeguatezza di misure fondate sull'affidamento fiduciario. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina l'istanza di sostituzione della misura cautelare promossa dalla difesa; la Corte valuta che la richiesta del ricorrente non abbia adeguatamente contestato e confrontato le ragioni del provvedimento impugnato.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Regola il criterio dell'attualità del pericolo (reiterazione criminosa) quale presupposto della custodia cautelare; la Corte ricorda che l'accertamento richiede una valutazione prognostica della personalità, modalità della condotta e contesto socio-ambientale e non la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Predisposizioni relative agli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alle decisioni della Corte; la sentenza ordina la trasmissione al direttore per quanto previsto dalla norma.
d.P.R. (richiami normativi nella sentenza di merito: art. 73, comma 6 e art. 80, comma 2)
Norme sostanziali penali richiamate nel contesto della motivazione della condanna in sede di merito (valutazione della sanzione e aggravanti/attenuanti); utilizzate nella ricostruzione del quadro processuale e della gravità dei reati che ha inciso sulla valutazione cautelare.
Massime di principio
- In cassazione per questioni cautelari è necessario formulare censure specifiche e argomentate che confrontino punto per punto le ragioni del provvedimento impugnato; la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità.
- La valutazione dell'attualità del pericolo ai fini della custodia cautelare è prognostica: il giudice deve considerare modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale; non è richiesta la previsione di occasioni specifiche di reiterazione.
- La semplice ammissione di responsabilità, il tempo già scontato in carcere o atti di buona condotta non sono di per sé sufficienti a sostituire la misura se permangono elementi concreti di pericolosità (es. disponibilità di armi, legami con ambienti criminali, tentativi di sottrarsi alla cattura).
- Per ottenere misure alternative è utile allegare e documentare fatti nuovi e concreti che contrastino direttamente le valutazioni cautelari (prove di legami familiari stabili in loco, prova di astensione da attività illecite, programmi di reinserimento, mancanza di contatti criminali), non limitandosi a affermazioni generiche.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione articolata e non apodittica sulla pericolosità e sull'inadeguatezza di misure basate sull'affidamento fiduciario, la difesa deve specificamente contestare tali argomentazioni nel ricorso per evitare l'inammissibilità.
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