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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25726/2025 del 20/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una docente di ruolo, assunta a tempo indeterminato dal 1999, che aveva chiesto l'accertamento del diritto al trasferimento definitivo in uno degli ambiti territoriali richiesti della provincia di Agrigento. La ricorrente aveva dedotto di aver partecipato al piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, di essere stata collocata nella fase B1 dei movimenti interprovinciali con un determinato punteggio e di aver subito l'illegittimo accantonamento delle sedi provvisoriamente assegnate in favore degli idonei del concorso a cattedra 2012. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato le pretese della docente. In cassazione era stato proposto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015. Prima della trattazione camerale, la ricorrente ha però rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da lei e dal difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore, affermando che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede accettazione della controparte. Ne ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese, richiamando l'esito alterno dei gradi di merito e la complessità della questione giuridica. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata ritualmente prima della trattazione e sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità preclude l'esame del motivo di ricorso e assorbe ogni valutazione sul merito della controversia.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, il giudice può compensare integralmente le spese quando ricorrano ragioni connesse all'esito alterno dei gradi di merito e alla complessità della questione trattata.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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