Cassazione Penale, Ordinanza n. 27541/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano resa in sede esecutiva, con cui era stato negato il riconoscimento della continuazione tra più reati già giudicati con sentenze irrevocabili. In cassazione ha censurato la decisione deducendo, in sostanza, che tra i fatti sussisterebbe un medesimo disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione avrebbe mal valutato gli elementi fattuali, in particolare la distanza temporale tra gli episodi e la loro riconducibilità a un programma unitario. La Corte rileva però che entrambi i motivi miravano a ottenere una diversa lettura del compendio decisionale e probatorio, senza introdurre questioni giuridiche decisive; per la parte giuridica, le doglianze sono state ritenute generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. perché i reati risultavano separati da un ampio intervallo temporale e sorretti da autonome deliberazioni criminose, insorte estemporaneamente in risposta a singole sollecitazioni, senza elementi sintomatici di una previa ideazione e programmazione unitaria sin dal primo reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso sin dall'origine; la sola vicinanza tipologica tra reati non basta se gli episodi emergono come autonome risoluzioni criminose estemporanee.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata a fondamento della possibilità di porre a carico del ricorrente inammissibile una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità risulti connotata da colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla continuazione, il giudice può valorizzare la distanza temporale tra i reati come indice probatorio negativo: non è un criterio decisivo in sé, ma può costituire un limite logico alla configurabilità del medesimo disegno criminoso, soprattutto quando i fatti siano molto distanti nel tempo.
- La continuazione non può essere riconosciuta quando i fatti appaiono espressione di autonome deliberazioni criminose, estemporanee e occasionate da specifiche sollecitazioni, in assenza di elementi che dimostrino una programmazione unitaria sin dal primo reato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio fattuale e probatorio già apprezzato dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata non presenti vizi logici manifesti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, astratte o manifestamente infondate; in tal caso seguono la condanna alle spese e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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