Cassazione Penale, Sentenza n. 36196/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara che aveva confermato il rigetto da parte del GIP della richiesta di sequestro preventivo per equivalente nei confronti degli indagati per presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. Il PM ha dedotto violazione dell'art. 640, comma 2 c.p., sostenendo che sussistono gravi indizi di responsabilità: a suo avviso la condotta consistente nella illecita esportazione di autovetture gravate da fermo amministrativo combinata con il fatto che le auto risultavano ancora formalmente di proprietà del gruppo Gardellini e iscritte al PRA costituiva artificio e raggiro e induceva in errore gli enti pubblici creditori. Ha inoltre contestato la qualificazione della condotta come mera omissione e ha richiamato il possibile rilievo dell'art. 334 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, perché il Pubblico Ministero aveva contestato solo il profilo del fumus commissi delicti senza dedurre né documentare il periculum in mora, indispensabile per la tutela cautelare reale. Per tale motivo l'esame sul fumus è stato assorbito; inoltre la Corte osserva che, in ogni caso, i giudici di merito non sono stati concretamente confutati sul punto secondo cui il comportamento contestato si configurava come semplice inerzia/omissione, priva di efficacia di raggiro nei confronti degli enti creditori in assenza di un rapporto obbligatorio o di un obbligo giuridico di comunicazione. Conseguenza pratica: il ricorso del PM è respinto e resta efficace il provvedimento di rigetto del sequestro.
Norme richiamate
Norma del reato di truffa aggravata; nel caso il PM l'ha richiamata per sostenere il fumus, ma la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse stato dimostrato in modo soddisfacente e comunque ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell'interesse collegato al periculum in mora
Norma che disciplina l'impugnazione al Tribunale del riesame proposta dal pubblico ministero avverso i provvedimenti del GIP; la vicenda trae origine da un'applicazione di questo rimedio
artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. A cod. proc. pen.
Prevedono il requisito dell'interesse all'impugnazione a pena di inammissibilità; la Corte ha richiamato tali disposizioni per affermare che il PM deve avere un interesse concreto, non meramente astratto, e che quando impugna un provvedimento di diniego di sequestro deve dimostrare anche l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (periculum in mora)
Richiamato dal PM come possibile fattispecie connessa ai beni sottoposti a sequestro amministrativo; i giudici di merito avevano escluso che il caso configurasse una mera dispersione del bene e la Cassazione ha ritenuto irrilevante la doglianza poiché il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse
artt. 611, comma 1-bis e 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)
Norme/procedure relative alla possibilità di trattazione orale e al contraddittorio scritto; nella vicenda non è stata richiesta la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.3 n.13284/2021; Sez.6 n.12228/2018; Sez.U n.16085/2011; Sez.2 n.6027/2024; Sez.U n.36959/2021)
Decisioni citate dalla Corte che consolidano il principio secondo cui, anche nelle impugnazioni cautelari promosse dal PM, è necessario dimostrare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari (periculum), e che tale valutazione è soggetta a controllo nel tempo
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che impugna un diniego di sequestro preventivo deve allegare e documentare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; l'assenza di quest'ultimo può determinate l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
- La prova del periculum in mora richiede elementi concreti che dimostrino il rischio di dispersione dei beni, l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, l'ostacolo alla futura confisca o l'agevolazione di altri illeciti
- La mera omissione o il silenzio verso un ente pubblico, in assenza di un obbligo giuridico, di un rapporto contrattuale o di atti idonei a influenzare la volontà del creditore, difficilmente configurano un artificio o raggiro idoneo al reato di truffa
- Se la qualificazione fattuale dell'addebito cambia tra l'atto di richiesta cautelare e l'atto di impugnazione, il ricorrente deve chiarire e dimostrare che si tratta dello stesso nucleo fattuale e non di una modifica essenziale dell'imputazione
- Nei ricorsi cautelari la Corte di legittimità può assorbire l'esame del fumus se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse; pertanto è strategicamente importante per il PM includere sempre le ragioni del periculum nella motivazione dell'impugnazione
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