Cassazione Penale, Ordinanza n. 06390/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva applicato l'aggravante della minorata difesa in relazione ai reati di truffa e tentata truffa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per truffa e tentata truffa, contestando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p. Sosteneva, in sostanza, che l'aggravante non fosse stata correttamente riconosciuta rispetto ai fatti sub capo 1 e capo 2 di imputazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo non specifico e meramente reiterativo di doglianze di fatto già respinte in appello; ha inoltre osservato che la censura era comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sulla sussistenza della minorata difesa valutando il contesto concreto delle condotte, e non solo astrattamente l'età delle persone offese e l'orario notturno.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta tenendo conto del complessivo e concreto contesto di commissione del fatto, non già di singoli elementi considerati isolatamente, come l'età avanzata della persona offesa o l'orario notturno.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a riproporre doglianze di fatto già disattese in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Ai fini del riconoscimento della minorata difesa, il giudice deve valutare il contesto concreto e complessivo della commissione del reato, non soltanto dati astratti o isolati riferiti alla vittima o al momento del fatto.
- Una motivazione che espliciti in modo coerente e logico le ragioni della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa è insensibile a una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è solo apparente e non può essere scrutinata nel merito.
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