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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da soggetto diverso dal contribuente - Il ricorso è presentato oltre il termine di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 non essendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art 6, d.lgs. 16.06.1997, n. 218.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato considerato tardivo perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La sospensione dei termini collegata all'accertamento con adesione non è stata riconosciuta al ricorrente, poiché l'istanza era stata presentata da un soggetto diverso e non risultava riferibile al socio. Di conseguenza, l'impugnazione non ha superato il vaglio di tempestività.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione da parte del liquidatore della società estinta producesse anche nei suoi confronti la sospensione del termine per proporre ricorso prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 218/1997. Tuttavia, l'istanza era stata presentata dal liquidatore in proprio, quale soggetto diverso dal socio, e non risultava quindi idonea a sospendere il termine processuale relativo al ricorso del socio.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma disciplina il termine per la proposizione del ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta la tardività dell'impugnazione e ne impedisce l'esame nel merito.

  • Art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende i termini per impugnare solo quando l'istanza sia presentata dal contribuente interessato o sia comunque validamente riferibile alla sua posizione. L'istanza presentata autonomamente da un soggetto diverso non produce effetti sospensivi nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione del termine per ricorrere derivante dall'accertamento con adesione non si estende automaticamente a soggetti diversi da colui che ha presentato l'istanza.
  • Quando più soggetti sono collegati da rapporti societari, la posizione processuale e fiscale di ciascuno deve essere verificata autonomamente: l'iniziativa del liquidatore, della società o di un altro soggetto non sospende necessariamente i termini del socio.
  • Per evitare la tardività, l'istanza di accertamento con adesione deve essere presentata dal contribuente interessato oppure da un rappresentante munito di poteri e in modo esplicitamente riferibile alla sua posizione.
  • In presenza di un atto notificato a più soggetti, ciascun destinatario deve calcolare autonomamente il termine per proporre ricorso e non può presumere di beneficiare della sospensione ottenuta da un altro soggetto.
  • La tardività del ricorso costituisce una questione preliminare e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame delle contestazioni di merito.

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