Cassazione Penale, Sentenza n. 41506/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi, articolando quattro motivi: 1) mancata configurabilità dell'associazione (si deduceva che i reati fossero commessi da coppie isolate, senza un sodalizio stabile e senza consapevolezza dell'indagato di farne parte); 2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (si contestava che non fosse operativa la presunzione di pericolosità prevista per i casi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990); 3) errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e mancata valutazione di precedenti non pertinenti; 4) omissione di prova decisiva (documentazione sulla protezione internazionale e domicilio, che avrebbe escluso il pericolo di fuga e favorito misure meno afflittive).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale di Venezia (resistenza della valutazione del GIP superata con argomentazioni autonome): dall'insieme dei reati fine e delle modalità operative emergeva un'organizzazione stabile, professionale e articolata, con canali di rifornimento (anche un deposito ad Amsterdam), capacità di procurare corrieri e di gestire quantitativi ingenti di cocaina ed eroina. Il ruolo di Inegbenosun è stato ritenuto rilevante e non meramente occasionale: fungeva da tramite per l'apice (Omhenaka), riceveva carichi, reclutava corrieri e procacciava clienti. La Corte ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, in combinato con art. 51, comma 3‑bis c.p.p. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a superarla. La documentazione sulla protezione internazionale e il domicilio non è stata ritenuta decisiva né capace di intaccare la valutazione sul pericolo di reiterazione del reato. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto operante la presunzione relativa di pericolosità prevista da tale norma, applicabile anche ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 tramite richiamo all'art. 51, comma 3‑bis c.p.p.; onere dell'indagato superare la presunzione con elementi persuasivi non forniti nel caso.
Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle fattispecie rilevanti e ha rigettato la censura sui precedenti penali dell'imputato come non idonei a mutare il giudizio di pericolosità.
Richiamato dal Collegio per collegare la presunzione di pericolosità dell'art. 275, comma 3, alle ipotesi previste dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rafforzando la presunzione relativa nel caso di associazione per il narcotraffico.
La fattispecie di reato rilevante (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stata considerata idonea a far operare la presunzione di pericolosità; la condotta dell'organizzazione (canali di rifornimento, depositi, continuità) giustifica la custodia cautelare.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La configurazione di un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta dall'insieme degli elementi concreti (modalità operative ripetute, disponibilità di depositi, canali di rifornimento, ruoli stabili) anche se i singoli capi di imputazione descrivono spesso azioni di poche persone: la ripetitività e la capacità organizzativa fanno emergere l'affectio societatis.
- La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 tramite il richiamo all'art. 51, comma 3‑bis: spetta all'indagato allegare e provare elementi idonei a superare la presunzione.
- In sede di appello cautelare (giudice dell'appello de libertate) il giudice può ribaltare la decisione del primo giudice senza una "motivazione rafforzata", ma deve comunque confrontarsi criticamente con le ragioni della pronuncia impugnata e fornire argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio.
- Documentazione amministrativa o personale (es. protezione internazionale, domicilio, status familiare) deve essere valutata dal giudice cautelare, ma incide principalmente sul pericolo di fuga; non sempre è idonea a escludere il pericolo di reiterazione se l'attività criminale appare radicata e professionale.
- La valutazione sulla necessità e adeguatezza della misura cautelare richiede bilanciamento tra esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio) e prove: se la gravità e la sistematicità dell'attività delinquenziale emergono dall'istruttoria, misure meno afflittive possono risultare inadeguate.
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