Cassazione Penale, Sentenza n. 32556/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti (art. 73, commi 4-5, d.P.R. n. 309/1990). Unico motivo: dedotta inutilizzabilità di una conversazione tra l'indagato e il proprio difensore, annotata dalla polizia giudiziaria, per violazione della tutela delle comunicazioni difensive (art. 103, comma 6, c.p.p.). Si censura altresì la presunta inefficacia degli accertamenti precedenti e si evidenzia che la sostanza era stata rivendicata dalla coindagata Mattiuzzo Sara; inoltre la droga non sarebbe stata trovata nella disponibilità diretta del ricorrente (solo una dose di cocaina personale).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che: (1) gli elementi indiziari a carico di Furci sono adeguatamente motivati e resistenti anche escludendo la dichiarazione contestata; (2) il motivo è viziato da aspecificità perché il ricorrente non ha indicato la incidenza dell'eventuale esclusione della conversazione sulla prova complessiva (obbligo della "prova di resistenza"); (3) la conversazione è utilizzabile perché non si è trattato di intercettazione tecnica o captazione occulta regolata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., ma di dichiarazioni rese in presenza o comunque ascoltate casualmente dagli operanti e pertanto documentabili; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, commi 4-5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata (detenzione di stupefacenti). La Corte l'ha applicata alla fattispecie ritenendo sussistenti gravi indizi di responsabilità.
codice di procedura penale, art. 103
art. 103, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa a tutela della riservatezza delle comunicazioni difensive; la Corte ha osservato che, nella fattispecie, non si è trattato di una intercettazione o captazione occulta ma di quanto gli operanti appresero casualmente in loro presenza, il che ne consente l'utilizzabilità.
codice di procedura penale, artt. 266 e ss.
artt. 266 e segg. cod. proc. pen.
Richiamati per definire le intercettazioni tecniche come captazioni occulte; la Corte ha distinto tali fattispecie dall'ascolto casuale da parte degli operanti, ritenendo inapplicabile la disciplina delle intercettazioni nel caso di specie.
codice di procedura penale, art. 94
Norma richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria dopo il provvedimento; la sentenza dà seguito all'adempimento procedurale previsto.
Massime di principio
- Quando si eccepisce l'inutilizzabilità di una prova in cassazione, il ricorrente deve indicare specificamente come l'esclusione di quella prova incida sul complesso probatorio (obbligo di illustrare la "prova di resistenza"); altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile o infondato per aspecificità.
- Le comunicazioni o dichiarazioni rese dall'indagato in presenza degli operanti o comunque ascoltate casualmente senza l'uso di strumenti tecnici non rientrano nella disciplina delle intercettazioni e sono normalmente utilizzabili come elementi di prova.
- La tutela della riservatezza delle comunicazioni con il difensore (art. 103 c.p.p.) opera prevalentemente contro captazioni occulte o intercettazioni tecniche: occorre valutare se vi sia stata una effettiva violazione della condizioni di riservatezza (es. uso di strumenti di captazione) o se la divulgazione sia dipesa dal comportamento degli stessi interlocutori.
- Prima di annullare un provvedimento cautelare per esclusione di una prova, il giudice di legittimità verifica se la decisione 'resiste' anche senza quell'elemento (prova di resistenza): se le rimanenti risultanze sono sufficienti a giustificare lo stesso convincimento, il ricorso va rigettato.
- In procedimenti cautelari per droga la valutazione della gravità indiziaria prende in considerazione il complesso degli elementi (trovamento della sostanza, ruolo nella disponibilità dell'immobile, dichiarazioni di terzi, dati di reperibilità come chiavi o accessi), e non dipende esclusivamente da una singola dichiarazione.
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