Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione forzata immobiliare. Il giudice dell’esecuzione aveva approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato e, contestualmente, dichiarato estinta la procedura. I debitori esecutati avevano proposto reclamo ex art. 630 c.p.c., sostenendo che le cambiali agrarie poste a base dell’esecuzione non costituissero validi titoli esecutivi e che il giudice dovesse rilevarne d’ufficio l’assenza. Il reclamo era stato dichiarato inammissibile dal tribunale e tale decisione era stata confermata in appello. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) deducevano la correttezza del reclamo ex art. 630 c.p.c., assumendo che la dichiarazione di estinzione dovesse prevalere su ogni altra statuizione e rendere esperibile quel rimedio; 2) lamentavano l’omesso esame della non idoneità delle cambiali agrarie a fungere da titolo esecutivo; 3) denunciavano l’omesso esame della asserita abnormità e nullità della declaratoria di estinzione; 4) denunciavano nullità della sentenza o del procedimento per una gestione erronea della procedura esecutiva, inclusa l’ammissione del creditore per ulteriori somme senza adeguata documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel senso che il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., anche quando il giudice dell’esecuzione vi accompagni una dichiarazione di estinzione, perché tale dichiarazione ha mera funzione ricognitiva della chiusura fisiologica della procedura e non integra una causa tipica di estinzione dell’esecuzione. Per questa ragione sono stati disattesi i motivi che presupponevano la proponibilità del reclamo o che lamentavano vizi non veicolati con il corretto rimedio processuale. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul vizio motivazionale relativo al titolo esecutivo, perché non denunciava un "fatto" storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ma questioni giuridiche e difensive. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per mancata precisa allegazione dei vizi processuali e della loro deduzione nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il reclamo per estinzione dell’esecuzione non è il mezzo impugnatorio del provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione, quando la dichiarazione di estinzione abbia mera funzione ricognitiva e non integri una estinzione tipica.
richiamato dalla parte ricorrente come esempio di statuizione ordinaria rispetto alla quale l’estinzione sarebbe preminente, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda un fatto storico, fenomenico e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una narrazione chiara e specifica del fatto processuale; la mera allusione a vizi della procedura senza puntuali riferimenti li rende inammissibili.
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione nelle espropriazioni forzate è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi; la contestuale dichiarazione di estinzione non muta il mezzo di tutela quando sia solo una presa d’atto della chiusura fisiologica della procedura.
- La dichiarazione di estinzione priva di autonoma portata precettiva e non riconducibile a una causa tipica di estinzione dell’esecuzione non preclude l’impugnazione dell’atto esecutivo che definisce la fase distributiva.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se investe un fatto storico concreto e non se si limita a contestazioni giuridiche, deduzioni difensive o valutazioni sulla idoneità del titolo esecutivo.
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile una compiuta e specifica esposizione del fatto processuale e dei vizi dedotti nei gradi precedenti; la genericità della censura comporta inammissibilità.
- Non possono essere scrutinati in cassazione vizi della procedura esecutiva se la relativa doglianza era proposta con un rimedio processuale errato, restando ferma la disciplina di ammissibilità e tempestività del mezzo corretto.
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