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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18693/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Venezia e poi della Corte d'Appello di Venezia, della domanda proposta da una società creditrice per ottenere la risoluzione del concordato preventivo di un'altra società. La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'Appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi formulati come violazione e falsa applicazione dell'art. 186 bis l.fall. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto di un accordo transattivo raggiunto tra le parti e accettato dalla resistente tramite difensore munito di poteri.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di transazione tra le parti e validamente accettata dalla resistente, e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 186 bis l.fall.

    Disposizione richiamata nei motivi di ricorso come parametro della denunciata violazione e falsa applicazione; il testo non offre una pronuncia di merito sul suo contenuto applicativo, poiché il giudizio è stato estinto per rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale norma processuale di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    È la base normativa della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l'applicabilità quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese, quando la Corte non ritenga di provvedervi.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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