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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36669/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato ritenuto dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza indicata nel testo come del 12 febbraio 2026, responsabile del tentato furto in abitazione e condannato a dieci mesi e venti giorni di reclusione e a 206 euro di multa. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata e per il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione. Ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. Il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall’imputato anziché sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Tale ragione dirimente ha impedito l’esame nel merito delle doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che esclude il ricorso personale, essendo ragionevole, in considerazione della qualificazione tecnica richiesta, imporre la rappresentanza difensiva in cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la sua proposizione personale da parte dell’imputato ne determina l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso

    La disposizione consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso nella situazione rilevata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è attribuibile a profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 56 c.p.

    La disposizione è indicata quale norma relativa al reato per cui l’imputato è stato condannato in appello; la Corte di cassazione non ne esamina l’applicazione nel merito.

  • art. 624-bis c.p.

    La disposizione è indicata quale norma relativa al reato per cui l’imputato è stato condannato in appello; la Corte di cassazione non ne esamina l’applicazione nel merito.

  • art. 571 c.p.p.

    La norma è richiamata nel principio sulla necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La norma è indicata dal ricorrente come parametro della questione di legittimità costituzionale; la Corte richiama il precedente che esclude che l’obbligo di difesa tecnica limiti le facoltà difensive.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La norma è indicata dal ricorrente come parametro della questione di legittimità costituzionale; la Corte non svolge un’autonoma interpretazione del parametro.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato nel richiamo al precedente secondo cui l’obbligo di rappresentanza tecnica in cassazione non limita le facoltà difensive.

  • art. 6 CEDU

    È menzionato nel richiamo al precedente che ritiene manifestamente infondata la questione relativa all’esclusione del ricorso personale dell’imputato.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    La modifica legislativa è richiamata quale fondamento della regola che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato.

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Le disposizioni, come modificate, escludono la proposizione personale del ricorso per cassazione e prescrivono la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • La previsione della difesa tecnica per il ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità legislativa, in ragione dell’elevata qualificazione professionale richiesta, e non comporta di per sé una limitazione delle facoltà difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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