Cassazione Penale, Sentenza n. 13000/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che l'aveva dichiarata colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio, contestando la decisione in tre distinti motivi: (1) il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; (2) l'esclusione dell'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n. 2 cod. pen.); (3) l'erronea comparazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio. Denunciava violazione di norme penali e processuali e vizio della motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello nonostante la specificità delle ragioni dedotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel motivare ha richiamato la necessità di specificità dei motivi di appello ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata (tra cui la pronuncia delle Sezioni Unite "Galtelli"). Dall'esame dell'atto di appello la Corte ha ritenuto che molte delle deduzioni difensive fossero generiche e non confrontassero puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado; per taluni profili (es. la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) ha ritenuto legittima l'omissione della pronuncia del giudice d'appello in presenza di deduzioni prive di specifico confronto. Ha altresì rilevato che la Corte d'appello aveva comunque assicurato il contraddittorio e svolto uno scrutinio di merito, giungendo a esprimere la manifesta infondatezza dei motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha richiesto che la censura sull'applicazione dell'attenuante sia formulata con specifico riferimento ai passaggi motivazionali del primo giudice; in mancanza di un confronto puntuale la deduzione risulta inammissibile per genericità.
La contestazione dell'aggravante per violenza sulle cose va sostenuta con argomentazioni specifiche e confronto con la motivazione di primo grado; deduzioni generiche giustificano l'omessa pronuncia del giudice d'appello.
Codice di procedura penale - art. 581, comma 1, lett. d)
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
L'atto di appello deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Codice di procedura penale - art. 591, comma 2
art. 591 co. 2 cod. proc. pen.
La Corte precisa che non si è trattato di una decisione de plano ai sensi di tale norma, poiché il giudice d'appello ha assicurato il contraddittorio e ha comunque effettuato uno scrutinio di merito.
Codice di procedura penale - art. 616
In caso di declaratoria di inammissibilità per profili di colpa emergenti dal ricorso, la legge prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00.
Legge n. 55/2017 (modifica art. 581 c.p.p.)
legge n. 55 del 23/06/2017
La riforma ha recepito l'orientamento giurisprudenziale che impone maggiore specificità nell'appello, ribadendo il controllo critico sui motivi e la funzione dissuasiva contro impugnazioni generiche o dilatorie.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 8825/2016 "Galtelli"
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017)
La pronuncia viene richiamata per il principio che i motivi di impugnazione devono essere specifici e che il giudice non può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza senza contraddittorio; la Corte osserva però che qui il contraddittorio è stato assicurato e si è comunque svolto un controllo di merito.
Massime di principio
- L'appello penale richiede specificità formale e materiale: non basta una ricostruzione alternativa dei fatti, occorre indicare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si censurano e gli elementi di prova che sostengono la diversa tesi.
- Se l'appello è generico e non confronta puntualmente la motivazione di primo grado, il giudice di merito può dichiararlo inammissibile; tale carenza può altresì giustificare l'omessa pronuncia su singoli profili.
- La Corte d'appello non può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità per manifesta infondatezza senza contraddittorio; se però il contraddittorio è stato assicurato la Corte può comunque esprimersi sul merito e valutare la manifesta infondatezza.
- Quando si impugna l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, è essenziale svolgere un confronto critico con la motivazione del primo grado e indicare elementi fattuali o fonti di prova che giustifichino la diversa qualificazione.
- L'inammissibilità per colpa del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); quindi è prudente formulare l'appello con precisione e completezza.
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