Cassazione Civile, Ordinanza n. 25038/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico e banca)
La controversia
La società aveva ottenuto dalla Regione un contributo pubblico di circa 257.000 euro per la realizzazione di un progetto di ricerca relativo a un sistema fotovoltaico innovativo. Dopo l'avvio, la realizzazione e la rendicontazione dell'intervento, la Regione aveva revocato il contributo, ritenendo non ammissibile una parte rilevante delle spese e constatando che la spesa ammissibile era inferiore al 60% del preventivo approvato, soglia prevista dal bando quale causa di revoca e di restituzione delle somme già erogate. La società aveva contestato giudizialmente la revoca; nel giudizio era intervenuta anche la banca che aveva rilasciato una fideiussione a garanzia della restituzione dell'anticipazione dell'80% del contributo. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, correggendo soltanto l'importo da restituire. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1456 c.c., sostenendo che la previsione del bando non integrasse una clausola risolutiva espressa, perché collegava la revoca a un parametro generico e a valutazioni successive dell'amministrazione circa l'ammissibilità delle spese. Ha inoltre sostenuto che sarebbe stato necessario un autonomo accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento e che i giudici di merito avrebbero considerato anche una violazione relativa alle variazioni del progetto non posta a fondamento del decreto di revoca. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1362 c.c., contestando l'interpretazione del progetto adottata dalla Corte territoriale: secondo la società, l'obiettivo principale sarebbe stato la realizzazione di un prototipo fotovoltaico a concentrazione, mentre l'impiego di pannelli di una sola tipologia sarebbe stato coerente con la scelta della tecnologia ritenuta più efficiente, nonostante il progetto prevedesse anche un'attività comparativa tra differenti tecnologie. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del diritto dell'Unione europea e la mancata disapplicazione del decreto di concessione, sostenendo che i pannelli fotovoltaici dovessero essere qualificati come attrezzature, con finanziabilità della sola quota di ammortamento ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 800/2008, e non come materiali integralmente finanziabili. Secondo la società, una diversa qualificazione avrebbe modificato il preventivo rilevante e impedito il superamento della soglia di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre euro 200 per spese non documentabili, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito non avevano fondato la revoca sulla mera insufficienza quantitativa delle spese, ma sull'accertata non ammissibilità di una parte rilevante delle spese perché estranea alle finalità del progetto approvato. La consulenza tecnica aveva evidenziato che il laboratorio non era stato completato nei termini, che erano stati acquistati pannelli di una sola tipologia invece di differenti tipologie funzionali alla comparazione tecnologica e che i pannelli non erano stati messi in funzione o erano stati smontati e riposti negli imballaggi. La Corte ha ritenuto che la censura sull'interpretazione del progetto proponesse soltanto una diversa lettura dei fatti e degli atti, senza indicare uno specifico criterio ermeneutico violato o un vizio logico della motivazione. Quanto all'art. 1456 c.c., la Corte ha affermato che la previsione del bando rendeva chiaramente percepibile il meccanismo di cessazione del rapporto al verificarsi dell'inadempimento e che la revoca del beneficio per difetto dei presupposti è funzionalmente assimilabile a una clausola risolutiva espressa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva un nuovo accertamento tecnico-fattuale sulla qualificazione dei pannelli come materiali o attrezzature, questione non tempestivamente contestata né dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la censura era priva di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, poiché anche una diversa qualificazione dei pannelli non avrebbe eliminato l'accertamento autonomo secondo cui le spese erano comunque non coerenti con le finalità del progetto finanziato.
Norme richiamate
clausola risolutiva espressa
La previsione del bando che stabilisce la revoca del contributo quando la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60% del preventivo ammesso è stata ritenuta funzionalmente assimilabile a una clausola risolutiva espressa. Rileva il contenuto sostanziale della previsione, non la sua qualificazione formale; l'espressione relativa alla revoca rende percepibile il meccanismo di cessazione del rapporto al verificarsi dell'inadempimento.
interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti
La censura per violazione dei canoni di interpretazione negoziale non può limitarsi a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del bando, del progetto e del decreto di concessione, ma deve indicare lo specifico criterio ermeneutico violato o il vizio logico del ragionamento.
art. 11 del bando
le spese finanziabili devono essere strettamente funzionali alla realizzazione del progetto
La disposizione delimita le spese ammissibili alle attività strettamente funzionali al progetto approvato; le spese estranee alle finalità progettuali non concorrono al raggiungimento della soglia minima di spesa.
art. 30, comma 1, lett. f), del bando
la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile inferiore al 60% del preventivo ammesso
La previsione individua il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa ammissibile quale presupposto per la revoca del contributo.
Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 31
quota di ammortamento riferibile alla durata del progetto di ricerca
La norma è stata invocata dalla società per sostenere che, ove i pannelli fossero qualificati come attrezzature anziché materiali, sarebbe stata finanziabile soltanto la quota di ammortamento relativa alla durata del progetto. La Corte non ha esaminato nel merito tale prospettazione, ritenendola inammissibile e comunque non pertinente rispetto alla autonoma ratio della decisione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- La revoca di un contributo pubblico prevista dal bando per il mancato raggiungimento di una soglia minima di spesa ammissibile può essere funzionalmente assimilata a una clausola risolutiva espressa quando la previsione renda chiaramente percepibile che l'inadempimento alle condizioni di finanziamento determina la cessazione del rapporto e la restituzione delle somme erogate.
- Nel giudizio sulla revoca di un contributo pubblico, non rileva soltanto l'ammontare delle spese sostenute, ma anche la loro ammissibilità sostanziale: le spese estranee alle finalità del progetto approvato non concorrono al raggiungimento della soglia minima prevista dal bando.
- L'accertamento dell'inadempimento può fondarsi sulla verifica della concreta rispondenza delle spese e delle attività eseguite alle finalità del progetto finanziato; l'utilizzazione del contributo per spese non pertinenti può integrare un inadempimento grave idoneo a giustificare la revoca.
- In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. è inammissibile quando si limita a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto, del bando o degli atti progettuali, senza indicare lo specifico criterio ermeneutico violato o un vizio logico della motivazione.
- La qualificazione tecnica di beni e spese ai fini dell'ammissibilità del finanziamento costituisce, quando dipende dalle caratteristiche del progetto e dagli elementi istruttori, un apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione sotto l'apparente deduzione della violazione del diritto dell'Unione europea.
- Una censura in cassazione è inammissibile per difetto di pertinenza quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata: se la revoca è sorretta autonomamente dalla non coerenza delle spese con le finalità progettuali, la diversa qualificazione contabile o tecnica dei beni non è sufficiente a superare tale autonoma ragione.
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