Cassazione Penale, Ordinanza n. 31059/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che l'inammissibilità fosse stata erroneamente dichiarata per difetto della dichiarazione o elezione di domicilio da depositare unitamente all'impugnazione. La Corte di cassazione ha però verificato, accedendo agli atti processuali, che non risultava né un'autonoma dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'atto di appello, né un richiamo espresso e specifico a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio con indicazione della loro collocazione nel fascicolo. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, conseguentemente, inammissibile anche il ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, per le impugnazioni proposte prima del 24 agosto 2024, continua ad applicarsi il regime dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. previgente all'abrogazione; in tale quadro, l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non era stato assolto nel caso concreto, né mediante allegazione all'appello né tramite richiamo espresso e specifico a una precedente elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo. È stata quindi confermata la correttezza della precedente declaratoria di inammissibilità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per le impugnazioni delle parti private e dei difensori era richiesto, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'onere poteva essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.
art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
disposta dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., ma la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 – 01
la disciplina dettata dalla norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
Le Sezioni Unite hanno chiarito il regime intertemporale della disciplina abrogata.
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 – 02
richiamo “espresso e specifico” ... e la “collocazione nel fascicolo processuale”
Il deposito può essere sostituito dal richiamo a una precedente elezione di domicilio solo se l'atto di impugnazione la individua in modo espresso, specifico e localizzato nel fascicolo.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01
questa Corte può accedere agli atti
Per le eccezioni di natura processuale la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte nel periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. previgente all'abrogazione, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio era un onere processuale a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'onere di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. poteva essere assolto anche mediante rinvio a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma solo se l'atto di impugnazione contenesse un richiamo espresso e specifico e indicasse la collocazione dell'atto nel fascicolo processuale.
- La mera esistenza agli atti di una valida elezione di domicilio non basta, da sola, a evitare l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre che essa sia allegata all'atto di impugnazione oppure richiamata in modo puntuale nell'atto stesso.
- In sede di ricorso per cassazione su questioni processuali, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare la fondatezza dell'eccezione.
- Per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non elimina la rilevanza della disciplina previgente, che continua ad applicarsi secondo il regime intertemporale chiarito dalle Sezioni Unite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →