Cassazione Civile, Ordinanza n. 16554/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato gli atti impositivi relativi alla TARSU per l'anno 2008 e per le annualità 2008-2011, nonché per un ruolo suppletivo 2005-2007, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente rigettato il ricorso per mancata prova, da parte sua, del fatto che le aree di due immobili tassate dal Comune producessero rifiuti speciali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, assumendo che l'esclusione dalla superficie imponibile dovesse essere riconosciuta in ragione della natura delle aree interessate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in materia di TARSU, l'onere di indicare all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili grava sul contribuente, il quale deve anche effettuare la denuncia originaria o di variazione per ottenere l'esclusione di tali aree dalla superficie tassabile. Poiché la società non aveva assolto tale onere informativo, il ricorso è stato rigettato; conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993
l'esclusione dalla superficie imponibile per le aree produttrici di rifiuti speciali richiede che il contribuente fornisca all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione di tali aree; l'esclusione costituisce eccezione alla regola generale di tassabilità.
richiama l'obbligo del contribuente di denuncia originaria o di variazione, funzionale a far valere l'esclusione delle aree dalla tassazione.
viene menzionato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il contribuente che invochi l'esclusione dalla superficie imponibile di aree nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili deve fornire all'ente locale i dati necessari a identificarle e delimitarle.
- L'onere probatorio dell'amministrazione circa il presupposto impositivo non esclude un autonomo onere informativo del contribuente quando egli faccia valere un'eccezione alla regola generale di tassabilità.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione del tributo relativa ad aree produttive di rifiuti speciali, è necessario che la relativa circostanza sia tempestivamente dichiarata nella denuncia originaria o in quella di variazione.
- La mancata denuncia o la mancata specificazione delle aree interessate impedisce al contribuente di ottenere l'esclusione dalla base imponibile.
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