Cassazione Penale, Sentenza n. 18772/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato nei confronti di Renda i benefici della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione della condanna. La revoca si fondava sulla circostanza che Renda era titolare di una precedente condanna irrevocabile divenuta definitiva il 14/07/2017 a pena di anni cinque (reato commesso anteriormente), elemento non conosciuto dal giudice di primo grado ma presente documentalmente e noto al giudice d'appello. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva implicitamente o espressamente valutato la causa ostativa nella sentenza del 1/10/2019 e che, quindi, non poteva essere revocata in sede esecutiva; inoltre deduceva che la revoca d'ufficio sarebbe ammessa solo in casi di revoca di diritto e che nel suo caso non sussisterebbero i presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione: la precedente condanna di Renda (pena definitiva del 14/07/2017) costituiva una causa ostativa alla sospensione condizionale e non era stata valutata nel merito dal giudice della cognizione (non essendo stata specificamente dedotta e non essendo stato investito della questione in sede di impugnazione). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale d'ufficio solo nei casi di revoca di diritto, ma ha confermato che la revoca è legittima quando emerge che il beneficio era stato concesso in presenza di cause ostative ignote al primo giudice; non rileva l'omessa impugnazione del Pubblico Ministero se la revoca è meramente ricognitiva di una situazione preesistente di illegittimità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità del giudice dell'esecuzione di essere investito di questioni inerenti ai benefici penitenziari; richiamata in tema di limiti e poteri del giudice dell'esecuzione.
comma secondo / comma quarto
Individua le cause ostative alla concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena; la presenza di una condanna precedente può costituire causa ostativa.
Prevede la revoca della sospensione condizionale quando essa è stata concessa in presenza di cause ostative; la revoca può avere natura dichiarativa (revoca di diritto) e quindi essere rilevabile anche d'ufficio.
Riguarda i limiti di cumulabilità delle pene e limiti utili alla valutazione della sussistenza della sospensione o di altri benefici; richiamato in relazione al superamento dei limiti per la concessione del beneficio.
Disciplina la causa di non punibilità prevista per particolare condotte; è stato richiamato nel quadro delle valutazioni svolte in sede di cognizione circa l'esistenza o meno di cause ostative.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena anche d'ufficio soltanto nei casi di revoca di diritto (quando il beneficio è stato concesso in presenza di una causa ostativa che opera ope legis).
- La revoca è legittima se la causa ostativa (es. una precedente condanna divenuta irrevocabile) non era nota al giudice di primo grado e non è stata oggetto di valutazione nel merito: in tal caso il provvedimento esecutivo è meramente ricognitivo e non viola il divieto di reformatio in pejus.
- Perché si configuri la revoca di diritto è necessario che la sentenza che costituisce la causa ostativa sia divenuta definitiva in un momento temporale compatibile con i limiti previsti (deve intervenire dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e nei termini utili stabiliti dalla giurisprudenza).
- Se il giudice della cognizione ha effettivamente conosciuto e valutato la causa ostativa (anche implicitamente) nella pronuncia che ha concesso o confermato il beneficio, tale valutazione non è riesaminabile in sede esecutiva; perciò la difesa dovrebbe sempre sollevare specificamente tale profilo in sede di merito.
- L'omessa impugnazione da parte del Pubblico Ministero non impedisce al giudice dell'esecuzione di accertare e dichiarare la revoca quando si tratti di una situazione di illegittimità preesistente e riconoscibile documentualmente.
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