Cassazione Civile, Ordinanza n. 10424/2025 del 21/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda proposta dalla pensionata per ottenere la dichiarazione di illegittimità delle trattenute fiscali operate dall'ente sugli arretrati di pensione. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21 e 49 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 23 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'obbligo di effettuare la ritenuta fiscale sui ratei arretrati di pensione. La Corte d'appello aveva richiamato precedenti delle Sezioni Unite del 2005 e aveva ritenuto che l'art. 17, lett. b), d.P.R. n. 916/1987 non ricomprendesse gli arretrati pensionistici. La sentenza impugnata non conteneva però accertamenti in fatto sui redditi della contribuente e sulla eventuale soglia di imposizione fiscale; la questione esaminata dalla Cassazione era invece quella della corretta qualificazione fiscale degli arretrati pensionistici e del relativo regime di tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha chiarito che la pensione costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente e che, quando si tratti di arretrati in senso proprio, essi rientrano tra gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986. Ha inoltre osservato che i precedenti delle Sezioni Unite richiamati dal giudice di merito riguardavano un tema diverso, ossia il computo degli arretrati ai fini del superamento di limiti reddituali per prestazioni previdenziali e assistenziali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprendono anche gli arretrati pensionistici, trattandosi di redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata
norma invocata come parte del quadro normativo fiscale relativo alla tassazione dei redditi da pensione e degli arretrati
le pensioni di ogni genere sono considerate redditi di lavoro dipendente e quindi assoggettate alla medesima imposizione fiscale
norma invocata a fondamento dell'obbligo di effettuare la ritenuta fiscale sugli arretrati di pensione
art. 17, lett. b) d.P.R. n. 916/1987
richiamato dal giudice di merito, ma ritenuto non pertinente alla soluzione della controversia sugli arretrati pensionistici
Massime di principio
- Le pensioni, ai fini fiscali, sono redditi assimilati al lavoro dipendente; di conseguenza, anche gli arretrati di pensione seguono il regime tributario proprio di tali redditi.
- Gli arretrati di pensione, quando siano effettivi e non mera conseguenza fisiologica di procedure di liquidazione, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 917/1986.
- I precedenti giurisprudenziali che riguardano il computo degli arretrati per verificare il superamento di soglie reddituali in materia previdenziale non sono decisivi quando la controversia concerne invece la debenza della ritenuta fiscale sugli arretrati stessi.
- Ai fini della legittimità della decisione sulla tassazione degli arretrati pensionistici è necessario distinguere tra accertamento del reddito rilevante per prestazioni assistenziali e disciplina della ritenuta/tassazione applicabile al pagamento degli arretrati.
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