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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22636/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accertato demansionamento, ritenuto illegittimo, subito da un lavoratore dipendente di una società industriale. Il Tribunale aveva riconosciuto il demansionamento e condannato la società al risarcimento del danno biologico, del danno da dequalificazione professionale e di un ulteriore danno patrimoniale quantificato nella perdita delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno, sostenendo che il lavoratore avesse sempre prestato attività nel turno notturno fino al mutamento di mansioni e che, dopo l’assegnazione al turno centrale, avesse perso tale emolumento. La Corte d’appello ha confermato il demansionamento, il danno biologico e la liquidazione del danno alla professionalità, ma ha riformato la sentenza di primo grado escludendo il danno patrimoniale da perdita dell’indennità notturna. In Cassazione il lavoratore ha impugnato tale ultimo capo con due motivi: violazione dell’art. 2103 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perdita della maggiorazione notturna era conseguenza del demansionamento e non un diritto quesito autonomo; la società ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, contestando anzitutto la stessa sussistenza del demansionamento, poi il danno biologico, la personalizzazione del danno e la quantificazione del danno alla professionalità e degli altri pregiudizi. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo le censure sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del merito e, per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ostative le regole sulla doppia conforme; ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la motivazione della Corte d’appello sul punto della perdita dell’indennità notturna, perché la questione non era se il lavoratore avesse un diritto acquisito a essere sempre adibito al turno notturno, ma se, in fatto, la perdita delle maggiorazioni normalmente percepite per quel turno fosse conseguenza immediata e diretta del demansionamento illegittimo. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per il solo riesame del danno patrimoniale da mancata percezione delle maggiorazioni notturne.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale del lavoratore, ritenendo censurabile la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso il danno patrimoniale da perdita delle maggiorazioni per lavoro notturno sulla base di una ricostruzione non coerente con la prospettazione in fatto del lavoratore e con il tema decisorio effettivo. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo al danno patrimoniale da perdita dell’indennità notturna, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La società ricorrente incidentale è stata inoltre onerata dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Nel previgente testo, rilevante ratione temporis, il divieto di dequalificazione/demansionamento tutela la professionalità del lavoratore; la controversia non riguardava un diritto quesito a restare sul turno notturno, ma la risarcibilità del pregiudizio economico conseguente al mutamento illegittimo di mansioni e turno.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge invocato nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto in parte inammissibile per la regola della doppia conforme e, nel ricorso principale, assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 348 quater, comma quinto, c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, ritenuta operante per il ricorso incidentale sul punto relativo alla CTU e al danno biologico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla società per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla società per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; anche questa censura è stata considerata inammissibile perché diretta a una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte afferma che, verificati i fatti allegati, il giudice di rinvio dovrà stabilire se la perdita delle maggiorazioni notturne costituisca conseguenza immediata e diretta del comportamento datoriale illegittimo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione equitativa del danno; le doglianze sono state reputate generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per il risarcimento del danno; la Corte non ne ha fatto una specifica applicazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 2697 c.c.

    La società sosteneva che il lavoratore non avesse fornito prova del danno; la Corte ha osservato che le censure erano generiche e non si confrontavano con l’accertamento di merito già compiuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di completa rivisitazione del merito, poiché il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e l’adeguatezza logico-giuridica della decisione nei limiti consentiti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso per le questioni effettivamente coincidenti tra primo e secondo grado.
  • In tema di demansionamento, la perdita di emolumenti connessi alle concrete modalità di svolgimento della prestazione può integrare un danno patrimoniale risarcibile se il pregiudizio è allegato e provato come conseguenza immediata e diretta del comportamento datoriale illegittimo; non è decisivo invocare astrattamente la natura accessoria dell’indennità o l’assenza di un diritto quesito a mantenerla in futuro.
  • Quando il lavoratore deduce di aver costantemente percepito una maggiorazione legata al turno effettivamente svolto e allega che essa sia venuta meno solo per effetto del mutamento illegittimo di mansioni e di turno, il giudice deve misurarsi con tale specifica prospettazione fattuale e verificare il nesso causale, non limitarsi a formule generali sull’irrilevanza dell’indennità come componente fissa della retribuzione.
  • Le censure che si limitano a contestare in modo generico la quantificazione equitativa del danno, senza confrontarsi con gli specifici passaggi motivazionali della decisione impugnata e senza indicare con precisione gli atti e i dati processuali rilevanti, sono inammissibili.
  • Il danno da dequalificazione professionale e il danno biologico, una volta accertati in fatto dal giudice di merito, non possono essere rimessi in discussione in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del compendio istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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