Cassazione Civile, Ordinanza n. 09565/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale depositata il 14/01/2025 e dell'adesione della società controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. È stato inoltre precisato che nulla va liquidato per le spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da una società cessionaria di crediti per ottenere la declaratoria di inefficacia relativa della vendita di un immobile sita in Firenze, via Morlacchi 14, compiuta da un soggetto debitore in favore della propria moglie. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Firenze aveva rigettato sia l'appello principale della compratrice sia l'appello incidentale del venditore, confermando la decisione di primo grado. In cassazione la compratrice ha proposto ricorso principale con tre motivi e il venditore ha proposto ricorso incidentale con tre motivi; la società resistente ha svolto controricorso contro entrambi. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, con adesione della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo compiuto dal debitore
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nelle forme semplificate previste dalla norma
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in conseguenza della rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Quando tutte le parti ricorrenti rinunciano ai rispettivi ricorsi e la controparte vi aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale determina la chiusura del processo di legittimità, con conseguente assorbimento di ogni questione di merito o di rito ancora pendente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre che nulla sia liquidato per le spese, ove ricorrano i presupposti richiamati dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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