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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37113/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 2 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che aveva rigettato l’istanza di accertamento della collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen. e dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha censurato l’applicazione del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen., lamentando l’omessa valutazione di elementi favorevoli. Il testo non specifica ulteriori dettagli sulle ragioni del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non si era confrontato specificamente con la motivazione del Tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarata innocenza fosse incompatibile con l’accertamento dell’inesigibilità della collaborazione, osservando che l’interessato avrebbe potuto collaborare anche successivamente alle indagini, almeno ammettendo le proprie responsabilità e riferendo sulle transazioni cui aveva partecipato. Le deduzioni del ricorrente miravano invece a ottenere una diversa valutazione degli elementi processuali, già esaminati dal giudice di merito. La declaratoria di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova era conseguenza dell’esito negativo dell’accertamento ex art. 58-ter ord. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ord. pen.

    la protesta di innocenza si pone in modo netto in insanabilecontrasto con l'accertamento di una inesigibilità della collaborazione ex art. 58 ter Ord. pen., ben potendo l'istante collaborare attivamente alle indagini, anche in epoca successiva alle stesse, quanto meno ammettendo le proprie responsabilità e riferendo in merito alle transazioni alle quali aveva preso parte

    Nel caso esaminato, la dichiarata innocenza è stata ritenuta incompatibile con l’accertamento dell’inesigibilità della collaborazione quando il detenuto avrebbe potuto contribuire alle indagini, anche successivamente, ammettendo le proprie responsabilità e riferendo sui fatti.

  • art. 4-bis ord. pen.

    L'inammissibilità pronunciata nell'ordinanza impugnata rispetto alla misura alternativa è strettamente consequenziale al negativo accertamento ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen.

    La decisione collega la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di misura alternativa al precedente esito negativo dell’accertamento della collaborazione previsto dall’art. 58-ter ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale dal Giudice di merito, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione degli elementi processuali già esaminati dal giudice di merito; la censura deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di legittimità che non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi processuali già esaminati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’accertamento dell’inesigibilità della collaborazione ex art. 58-ter ord. pen., la dichiarazione di innocenza può essere ritenuta incompatibile con tale accertamento quando, secondo la valutazione del giudice, l’interessato avrebbe potuto collaborare, anche dopo le indagini, ammettendo le proprie responsabilità e riferendo sui fatti.
  • Quando l’istanza di misura alternativa è dichiarata inammissibile in conseguenza del negativo accertamento della collaborazione previsto dall’art. 58-ter ord. pen., la censura deve investire specificamente anche tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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