Cassazione Penale, Sentenza n. 32330/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per la presunta ingiusta detenzione agli arresti domiciliari dal 28/9/2013 al 23/12/2013 in relazione a un procedimento per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente deduceva, in un motivo unico, violazione dell'art. 314 c.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale: censurava la rivalutazione del materiale probatorio, l'asserita omissione di considerare l'insussistenza del concorso causale dell'istante alla misura (allorché in sede di merito era intervenuta assoluzione), l'erronea valorizzazione di intercettazioni e frequentazioni, e la ritenuta gravità colposa per aver consentito il ricovero di un'imbarcazione nell'area di sua pertinenza e per le ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti nel traffico illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'indennizzo ritenendo sussistere una causa ostativa rappresentata da comportamenti gravemente colposi del ricorrente: il ricovero dell'imbarcazione nell'area di pertinenza, intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva interesse e conoscenza di operazioni di trasporto di tabacchi, e frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel contrabbando. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice della cognizione, pur non potendo ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione; può però valutare ex ante se condotte extraprocessuali o processuali gravemente colpose abbiano creato l'apparenza di un comportamento illecito e così contribuito all'adozione della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero (liquidate in euro 1.000).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come vizio del procedimento; la Corte di Cassazione non ha ritenuto il motivo valido né ha accolto la censura: il provvedimento impugnato è risultato sostenuto da un argomentato apparato motivazionale conforme ai principi di diritto applicabili.
Applicato dalla Corte per irrogare al ricorrente il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso, ritenendosi assente la mancanza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, Garcia; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente.
La Corte ha applicato questi principi per affermare che, anche in presenza di assoluzione nel processo penale, il giudice della riparazione può valutare autonomamente se condotte extraprocessuali o frequentazioni ambigue, insieme a elementi (intercettazioni, comportamento di cura/attenzione verso l'imbarcazione), costituiscano gravissima negligenza idonea a generare l'apparenza di illecito e ad avere concorso causalmente alla misura restrittiva.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice della cognizione: l'assoluzione nel merito non preclude automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo, né lo esclude; il giudice della riparazione può rivalutare il medesimo materiale probatorio al fine di verificare se condotte del richiedente, valutate ex ante, siano state idonee a creare l'apparenza di un comportamento illecito.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare da condotte extraprocessuali (es. grave imprudenza, tolleranza di attività illecite, frequentazioni ambigue) quando tali comportamenti siano oggettivamente idonei a determinare, anche in concorso con altri elementi, l'adozione della misura restrittiva.
- Le semplici amicizie o frequentazioni con soggetti pregiudicati non bastano di per sé ad escludere l'indennizzo: è necessaria una motivazione specifica che le colleghi, in termini di idoneità e concausalità, alla formazione dell'apparenza di illiceità agli occhi degli inquirenti.
- Nel giudizio di riparazione non si procede a nuovo accertamento di responsabilità penale, ma si valuta se, con riferimento al contesto e con criteri di ragionevolezza ex ante, il comportamento del richiedente abbia concorso a procurare l'intervento delle autorità.
- La mancata cura o la macroscopica negligenza (es. consentire ricovero di mezzi riconducibili a traffici illeciti, mantenere rapporti stretti con soggetti attivi nel reato, manifestare interesse operativo per attività sospette) possono integrare la causa ostativa all'indennizzo.
- Conseguenze processuali: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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