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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23233/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare, il giudice delegato aveva emanato un ordine di liberazione di un immobile identificato catastalmente, intimandone la consegna al curatore da parte del fallito e di ogni terzo occupante. Una terza soggetto aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall.; il fallito era poi intervenuto nel reclamo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili sia il reclamo sia l’intervento, rilevando che erano stati proposti personalmente, senza ministero di difensore, e che anche l’istanza di ricusazione di due giudici era generica e indeterminata. Nel ricorso per cassazione gli interessati hanno denunciato violazione di varie norme della legge fallimentare, sostenendo: che il reclamo ex art. 26 l.fall. non richiederebbe difesa tecnica perché assimilabile a un rimedio di volontaria giurisdizione; che il decreto impugnato sarebbe abnorme; che, se celebrato correttamente il contraddittorio, sarebbero emersi vizi dei provvedimenti tavolari e l’asserita estraneità dell’immobile alla massa fallimentare; e che il giudice avrebbe dovuto scrutinare i presupposti per la liberazione del bene. Il ricorso non conteneva però una specifica censura sulla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata o generica la doglianza sul contraddittorio, osservando comunque che il procedimento si era svolto in forme rituali e che il fallito aveva persino potuto intervenire personalmente. Ha inoltre rilevato che il motivo non investiva la statuizione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione; in ogni caso, l’ordinanza di rigetto della ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Quanto al reclamo della terza, la Corte ha confermato che il reclamo ex art. 26 l.fall. ha natura contenziosa e, quindi, richiede la difesa tecnica ex art. 82 c.p.c., non essendo consentito alle parti compiere personalmente atti processuali. Per il fallito, la Corte ha osservato che la difesa tecnica non era in linea di principio necessaria per lui, ma che egli non aveva allegato alcuna autonoma ragione personale di impugnazione; inoltre, il suo intervento era da qualificare come adesivo dipendente e restava travolto dall’inammissibilità dell’iniziativa della parte adiuvata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato; è stato invece posto a carico dei ricorrenti, in solido, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo avverso gli atti del giudice delegato nella procedura fallimentare ha funzione di controllo sugli atti esecutivi interni alla procedura e ha natura contenziosa, non volontaria giurisdizione.

  • art. 52 cod. proc. civ.

    È richiamato solo come base dell’istanza di ricusazione; il motivo di ricorso non investe specificamente la statuizione di inammissibilità resa sul punto.

  • art. 82, 2° co., cod. proc. civ.

    Nel reclamo ex art. 26 l.fall. è necessaria la difesa tecnica mediante procuratore legalmente esercente, non essendo consentita l’autodifesa della parte.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 26 l.fall. contro atti del giudice delegato ha natura di giurisdizione contenziosa e richiede il ministero di un difensore abilitato, salvo le ipotesi espressamente sottratte a tale regola.
  • L’assenza della difesa tecnica nel reclamo fallimentare comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta personalmente dalla parte.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non censura in modo specifico la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
  • L’ordinanza che rigetta l’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
  • L’intervento adesivo dipendente non ha autonomia idonea a far proseguire il processo quando venga meno o sia inammissibile l’iniziativa della parte adiuvata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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