Cassazione Civile, Ordinanza n. 21654/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, in quanto socio unico di una società, un avviso di accertamento per maggior reddito imputato come quota di utili extra-bilancio riferiti all'anno d'imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere ceduto le quote sociali prima del periodo considerato. A seguito di tale rilievo, l'ufficio aveva annullato parzialmente il primo avviso e ne aveva emesso un secondo, riducendo la pretesa al solo periodo di effettiva partecipazione del contribuente alla società. La C.T.P. aveva ritenuto il secondo atto una mera correzione della pretesa originaria e aveva accolto parzialmente il ricorso. In appello, invece, la C.T.R. aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, reputando che l'annullamento in autotutela del primo avviso avesse fatto venir meno la lite. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, perché la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare la cessazione della materia del contendere senza spiegare il proprio ragionamento; (2) violazione della disciplina dell'autotutela e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, poiché il secondo atto avrebbe inciso solo sul quantum senza mutare la causa della pretesa, costituendo mera riduzione dell'originaria richiesta; (3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la C.T.R. considerato il contenuto dell'atto di autotutela e le deduzioni svolte dall'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che la modifica in diminuzione dell'originario avviso di accertamento non integra una nuova pretesa tributaria, ma una revoca parziale dell'atto precedente; perciò non determina cessazione della materia del contendere, perché permane l'interesse dell'amministrazione a far valere il credito residuo e quello del contribuente a contestarlo. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice di merito, perché decida conformandosi al principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è censurabile per nullità quando sia affetta da carenza assoluta di motivazione, tale da non consentire la comprensione del percorso logico seguito dal giudice.
art. 395, comma 1, nn. 5 e 6, c.p.c.
Richiamato solo come precedente iniziativa processuale del contribuente in revocazione, poi dichiarata inammissibile; non costituisce il nucleo decisionale della pronuncia.
D.L. n. 564/1992
Richiamato dalla ricorrente quale fonte della disciplina dell'autotutela tributaria; la Corte richiama il principio per cui la riduzione in autotutela non estingue la lite.
La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando l'atto originario sia stato soltanto ridotto in autotutela e permanga una pretesa tributaria residua.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma è stato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la modifica in diminuzione dell'avviso originario non introduce una nuova pretesa, ma integra una revoca parziale dell'atto iniziale.
- La revoca parziale di un avviso di accertamento non determina, di regola, cessazione della materia del contendere, poiché resta controversa la fondatezza della pretesa residua.
- Quando l'atto impugnato viene solo ridotto in autotutela, il giudice tributario deve pronunciarsi sul merito della residua pretesa fiscale e non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La motivazione che dichiara la cessazione della materia del contendere deve dare conto del percorso logico e delle ragioni per cui la lite sarebbe effettivamente venuta meno.
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