Cassazione Civile, Ordinanza n. 11810/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due proprietari confinanti convenivano in giudizio il vicino chiedendo la demolizione o l'arretramento di un fabbricato edificato in violazione delle distanze legali. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto ad arretrare la parte del fabbricato posta a distanza inferiore a cinque metri dalla costruzione degli attori, oltre al risarcimento del danno e alle spese. La Corte d'appello confermava la decisione, valorizzando una consulenza tecnica integrativa che aveva accertato il mancato rispetto della distanza legale dal confine, in relazione alle previsioni del PRG e delle norme di attuazione comunali. In cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 873 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l'unica costruzione dei resistenti fosse un rudere posto a cinque metri e che la porzione fronteggiante il suo immobile appartenesse solo al corpo tecnico del piano seminterrato; inoltre censurava il mancato rilievo del giudicato interno sulla domanda relativa al distacco dal confine. Con il secondo motivo denunciava la violazione dei principi che impongono di evitare pregiudizio alla parte di edificio eseguita legittimamente nella demolizione, nonché l'omesso esame delle richieste istruttorie, tra cui il rinnovo della CTU.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente la nullità della procura rilasciata al nuovo difensore, perché per il giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009 non era sufficiente la procura in calce all'atto di nomina del nuovo procuratore, ma occorreva una procura ex art. 83, comma 2, c.p.c. Tuttavia ha esaminato il primo motivo, ritenendolo fondato: il giudice di primo grado aveva pronunciato solo sul distacco tra costruzioni, omettendo di statuire sulla domanda di distacco dal confine; in assenza di appello incidentale degli attori, su tale limitazione si era formato giudicato interno. La Corte d'appello, invece, aveva motivato sulla distanza dal confine senza considerare il giudicato formatosi sulla pronuncia di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà verificare se la costruzione rispetti o meno il distacco di cinque metri dalla costruzione degli attori, nei limiti coperti dal giudicato, e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Per i procedimenti instaurati anteriormente al 4 luglio 2009, la procura speciale non può essere validamente conferita in calce all'atto di nomina di nuovo difensore, ma richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata, se non apposta a margine o in calce al ricorso o controricorso.
La disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 sulla procura speciale apposta a margine o in calce al nuovo mandato opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma.
È la norma sostanziale richiamata per la verifica del rispetto delle distanze legali tra costruzioni e dal confine.
Costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale dedotti dal ricorrente.
L'obbligo di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di puro diritto, ma quelle di fatto o miste di fatto e diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno, al pari di quello esterno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, perché incide sulla regola del caso concreto e non si esaurisce in un mero fatto.
- Se una parte non impugna con appello incidentale la mancata pronuncia su una specifica domanda o su un capo della decisione, su tale omissione si forma giudicato interno, preclusivo di una diversa decisione nei gradi successivi.
- La disciplina della procura speciale al nuovo difensore va applicata secondo il regime temporale vigente al momento dell'introduzione del giudizio: per i procedimenti anteriori alla riforma del 2009 non è sufficiente la procura apposta in calce all'atto di nomina del nuovo procuratore.
- Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio una questione non comporta necessariamente la rimessione in contraddittorio quando la questione è di puro diritto e non implica accertamenti fattuali ulteriori.
- Nelle controversie sulle distanze legali, il giudice deve verificare esattamente l'oggetto della domanda e il contenuto delle statuizioni non impugnate, perché il controllo sulla conformità dell'opera va compiuto entro i limiti del giudicato formatosi nel processo.
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