Cassazione Penale, Sentenza n. 1084/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina per vizio di motivazione (art. 192 c.p.p.) e travisamento della prova. Sostiene che la Corte non ha considerato una serie di provvedimenti civili (in particolare l'ordinanza del 9 dicembre 2015 e altri provvedimenti possessori) che avevano accertato in via cautelare e sommaria un compossesso sull'area oggetto della controversia e avevano disposto la rimozione degli ostacoli posti dai convenuti. Tali provvedimenti, secondo la difesa, avevano formato il fondamento del ragionevole convincimento del ricorrente di poter esercitare un proprio diritto (cioè di agire su cose in suo possesso o in compossesso), facendo venir meno l'elemento soggettivo necessario per integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.). La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente escluso rilevanza alle produzioni difensive solo perché il ricorrente non risultava formalmente parte del giudizio possessorio, senza valutare che il convincimento del ricorrente poteva essere ragionevolmente fondato sulla lettura degli atti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, pur essendo accertata la condotta, manca l'elemento soggettivo richiesto per il reato contestato (il ricorrente aveva un convincimento ragionevole di esercitare un proprio diritto sulla base di pronunce civili), e perciò non è configurabile la fattispecie penalmente rilevante. Conseguentemente è stata disposta l'annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili disposte in sede penale.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di violenza privata; citata rispetto alle imputazioni nell'originario giudizio di merito (riferita ad Antonio Mastrolembo Barnà).
Norma che disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la discussione centrale riguarda l'elemento soggettivo del reato: se l'agente agisce con un 'ragionevole' convincimento di esercitare un diritto, il delitto può venir meno.
Richiama il vizio di motivazione come motivo di ricorso: la Cassazione ha ritenuto sussistere un travisamento della prova e una carenza motivazionale nella valutazione delle produzioni civili.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione alla struttura e alla sintesi del ricorso di cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
Norma invocata dalla Corte di appello quale riferimento per l'assoluzione in primo grado; nella decisione di Cassazione non è contestata direttamente la qualificazione sotto questo articolo, che resta secondaria rispetto al vizio di motivazione evidenziato.
Giurisprudenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio richiamato dalla Cassazione secondo cui, per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che il soggetto persegua il risultato con un convincimento non meramente astratto ma ragionevole di esercitare un proprio diritto; se il convincimento è ragionevole, può mancare l'elemento soggettivo del reato.
Massime di principio
- Quando un imputato si difende invocando di aver agito nella convinzione di esercitare un diritto, il giudice penale deve valutare oggettivamente la fondatezza di tale convincimento: possono rilevare anche pronunce civili cautionarie o sommari provvedimenti che attestino una situazione di fatto (es. compossesso o uso pacifico dell'area).
- Il fatto che un imputato non sia formalmente parte di un giudizio civile non esclude a priori la rilevanza di provvedimenti civili ai fini della valutazione del suo stato soggettivo; ciò che conta è se tali provvedimenti potevano fondatamente indurre il convincimento del soggetto sulla propria situazione di fatto o di diritto.
- Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) è centrale l'elemento soggettivo: se l'agente agisce con un convincimento ragionevole di esercitare un diritto, la condotta può non avere rilevanza penale.
- Il travisamento della prova o la mancata valutazione di documenti decisivi (es. provvedimenti giudiziari) costituiscono vizio di motivazione fondante il ricorso in Cassazione e possono portare all'annullamento senza rinvio quando i fatti siano ormai accertati e manchi l'elemento soggettivo del reato.
- In situazioni analoghe, le difese che si basano su elementi documentali civili dovrebbero evidenziare la conoscibilità e la rilevanza di tali provvedimenti rispetto al convincimento del soggetto, mentre il giudice penale deve esplicitare perché tali documenti sono o non sono idonei a influenzare la valutazione del dolo o del convincimento ragionevole.
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